Cane in spiaggia e morso alla vicina di ombrellone: profili di responsabilità

Una sentenza che racconta molto di più di quelle che sono le decisioni assunte.

Quale periodo migliore dell’anno per raccontar questa sentenza, la n. n.54 /2025 riconducibile alla Corte di appello di Milano.

Mercoledi 19 Agosto 2026

Mevia sostiene di avere subito un morso alla coscia destra infertole dal cane di proprietà di Caio. Quest’ultimo replica di aver avuto un alterco con Mevia in spiaggia e che quest’ultima avrebbe colpito con un calcio il suo cane che poi avrebbe reagito con un morso. Si palesa, a dire di Caio, l’esonero da responsabilità per il c.d.fortuito, consistito nella condotta di Mevia.

Versione non condivisa dal Tribunale che condanna Caio il quale propone appello. L’appellante sostiene che Mevia si sarebbe avvicinata protestando per la presenza del cane sulla spiaggia e, dopo che questo aveva annusato il suo pareo, gli avrebbe sferrato un calcio sul muso, provocandone la reazione.

Nella vicenda in commento la norma di riferimento è la poco conosciuta responsabilità oggettiva di chi è proprietario di un animale, in questo caso domestico. La ricordo. Il danneggiato (Mevia) deve provare il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno; Caio quale proprietario potrà liberarsi solo provando il caso fortuito che può consistere anche nella condotta del danneggiato o di un terzo, purché presenti caratteri di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità e sia idonea a interrompere il nesso causale.

Ebbene La Corte conferma la responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 2052 posto che il morso del cane e il nesso con le lesioni appaiono pacifici. Quello che manca, nel senso che non è stata provata, è la condotta di Mevia che avrebbe sferrato un calcio al cane. Circostanza quest’ultima invocata come caso fortuito. La Corte oltre a sottolineare come le testimonianze sul punto sono inattendibili o insufficienti, ricorda come il proprietario deve mantenere comunque il controllo dell’animale anche rispetto a comportamenti imprudenti altrui, né la sua abituale docilità rende imprevedibile un’eventuale reazione aggressiva.

Sul punto vorrei essere ancora più preciso, a beneficio di tanti che potessero trovarsi in situazioni analoghe. La Corte precisa che anche ammettendo un comportamento provocatorio o imprudente di Mevia (la qual infastidita della presenza dell’animale avrebbe iniziato ad inveire contro il proprietario affinchè si allontanasse dalla spiaggia con il cane in quanto a suo dire non era igienico) il proprietario avrebbe dovuto prevenire la possibile reazione del cane, allontanandosi o mettendo l’animale in sicurezza. L’obbligo di controllo, infatti, opera anche rispetto alle condotte imprudenti altrui e la normale docilità del cane non rende imprevedibile una sua improvvisa reazione aggressiva.

Un ultimo e conclusivo accenno all’aspetto del danno riconosciuto in favore di Mevia. La Corte di appello milanese ritiene corretta la liquidazione del danno non patrimoniale, comprensivo della sofferenza interiore conseguente al morso e del successivo timore verso i cani, sia quella del danno patrimoniale, comprendente le spese mediche e il costo dei giorni di vacanza non goduti. Il rientro anticipato, infatti, non è stato considerato una libera scelta della donna, ma una conseguenza delle lesioni e della necessità di ricevere cure adeguate. L’appello viene quindi integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata.

Non pochi gli aspetti che questa sentenza mette in luce. Il dovere di controllo dell’animale non viene meno perché il cane è abitualmente docile, né perché la situazione di pericolo può essere determinata anche dal comportamento imprudente o provocatorio di un’altra persona. Al proprietario è richiesto di prevedere, per quanto ragionevolmente possibile, anche le reazioni dell’animale di fronte a situazioni anomale e di intervenire per evitarne le conseguenze. Altrettanto interessante è il risarcimento del danni riconosciuti.

Il morso di un cane non comporta soltanto il ristoro della lesione fisica potendo assumere rilievo la sofferenza interiore, il timore sviluppato nei confronti degli animali, le spese sostenute e persino le conseguenze sulla vita quotidiana, come nel caso della vacanza interrotta anticipatamente. Una decisione, come mi affanno a ricordare da tempo, che ci ricorda come la responsabilità per il proprio animale debba essere presa molto sul seri. Sia quando si tratta di prevenirne i comportamenti sia quando occorre valutare tutte le conseguenze che da quei comportamenti possono derivare.

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