I poteri del giudice di appello nella liquidazione delle spese di lite del primo grado

In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina, in materia di parametri forensi, vigente al momento della sentenza d'appello.

Venerdi 31 Ottobre 2025

Così ha stabilito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27268 del 12 ottobre 2025.

Il caso: Tizio impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso della quota del 90% dell’IRPEF per l’importo complessivo di 12.219,42 euro.

La CTP respingeva il ricorso; la CTR respingeva l’appello proposto da Mevia, in qualità di unica erede del defunto contribuente.

Seguiva quindi un giudizio di legittimità, all’esito del quale la Corte di Cassazione accoglieva le ragioni esposte dal contribuente e cassava la decisione di merito, rinviando alla predetta Commissione regionale affinché in diversa composizione decidesse nel merito rivalutando i fatti alla luce del principio di diritto affermato, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese per l’intero giudizio, compreso quello avanti ai giudici di legittimità.

Nel giudizio di rinvio, riassunto ad istanza della contribuente, la CTR accoglieva il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione, riconoscendo il diritto al rimborso; condannava inoltre l’ufficio alle spese dei quattro gradi di giudizio, e in particolare per Euro 300 quanto al I grado, Euro 600 per l’appello, Euro 600 per il giudizio in cassazione ed Euro 600 per il giudizio di rinvio.

Mevia ricorre in Cassazione avverso la predetta sentenza ritenendola palesemente incongrua e al di sotto dei minimi tariffari, in quanto la CTR, in violazione degli artt. 92 c.p.c e 2233 c.c. e del d.m. n. 55/2014 come modd. dal d.m. 37/2018, aveva liquidato le spese in modo forfettario per ciascun grado del giudizio, richiamando i parametri del d.m. 140/2012 e discostandosi senza alcuna motivazione dalla nota spese specificamente redatta ai sensi del d.m. n. 55/2014 e prodotta dalla stessa ricorrente.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ribadisce i seguenti principi:

a) l'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione;

b) peraltro, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;

c) quanto alla individuazione dei parametri di riferimento cui ancorare la liquidazione, occorre altresì rilevare l’erroneo ed immotivato richiamo al d.m. 140/2012: il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite;

d) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata;

e) il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.

f) nel caso di specie, poiché la sentenza di rinvio è del 2020 ed essa doveva procedere alla liquidazione – in quel momento – di tutti i gradi del giudizio, il giudicante avrebbe dovuto applicare i parametri di cui al d.m. 55/2014, provvedendo altresì a confrontarsi motivatamente con la nota spese specificamente redatta dalla parte vittoriosa e in linea con tali parametri.

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