Possibile ricorrere all'art.709 c.p.c. se il genitore non rispetta le modalità dell'affidamento.

Avv. Daniela Giuliani.
Venerdi 9 Ottobre 2020

Come abbiamo avuto modo di evidenziare più volte il nostro ordinamento si ispira al principio della "bigenitorialità" che riconosce la totale parità dei genitori nella formazione ed crescita dei figli minori che hanno il diritto di mantenere un rapporto continuativo e stabile sia con la mamma che con il papà, anche se questi siano separati o divorziati (lo stesso discorso vale naturalmente anche per i figli di coppie di fatto ovvero non unite dal vincolo del matrimonio).

Purtroppo può accadere talvolta che l'esercizio della bigenitorialità sia reso difficile dal comportamento di uno dei genitori che non adempie ai propri obblighi o che addirittura si comporti in modo pregiudizievole per la crescita dei figli.

Pensiamo ad esempio al caso del genitore non collocatario che non rispetta il diritto di visita con i figli previsto dal Tribunale in sede di separazione o divorzio.

Questo comportamento, sebbene non possa essere considerato un reato, è tuttavia un comportamento lesivo per la crescita psico fisica dei figli minori i quali in questo modo non vedono rispettato il proprio diritto alla bigenitorialità.

Il Legislatore ha quindi introdotto un rimedio che garantisce il rispetto di tale diritto prevedendo all'art. 709 ter c.p.c. uno strumento volto proprio ad assicurare la realizzazione del diritto alla bigenitorialità.

L'articolo in questione infatti consente di ricorrere al Tribunale per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento dei figli.

A seguito del ricorso il Giudice " convoca le parti e adotta i provvedimenti più opportuni.

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende"

E' quindi possibile ricorrere alla tutela dell'art.709 c.p.c. non solo nel caso di controversie tra i genitori ma anche nel caso in cui uno dei genitori sia gravemente inadempiente nei confronti della prole o ponga in essere comportamenti che possano recare pregiudizio alla stessa.

Comprendiamo quindi l'enorme importanza di questo strumento di tutela.

Ulteriore misura applicabile, anche in modo cumulativo, è quella prevista dall’art. 614 bis c.p.c. relativo alle "misure di coercizione indiretta" dell’obbligato, costituita da una condanna al pagamento di una somma di denaro.

Tale misura garantisce l'esecuzione di quegli "obblighi di fare" cosiddetti infungibili (ovvero non sostituibili) per i quali è dunque escluso che l'obbligo possa essere svolto da un soggetto terzo rispetto all'interessato nè può essere disposta l'esecuzione forzata (poichè il Giudice non può imporre al genitore di "fare visita al figlio" ).

La norma prevede che "(...) Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza (...)"

Dunque il disposto di cui all’art. 614 c.p.c. è applicabile anche in sede di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. ed entrambi rappresentano strumenti che possono essere utilizzati anche cumulativamente.

Tecnicamente poi il Giudice, all'interno del procedimento, al fine di tutelare al massimo l'interesse del minore, potrebbe avvalersi dell’ausilio dei servizi sociali e disporre, per il genitore inadempiente, anche un percorso terapeutico di “sostegno alla genitorialità”.



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