Permessi L. n. 104/1992 e congedo straordinario anche per gli uniti civilmente.

“Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l'art. 78 del codice civile non venga espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l'unito civilmente e i parenti dell'altra parte dell'unione”.

Lunedi 21 Marzo 2022

A seguito della L. n. 76/2016 che ha istituito e regolato le unioni civili e le convivenze di fatto, l'Inps, con circolare n. 38 del 2017, aveva stabilito che la parte di una unione civile che presti assistenza all'altra parte, può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/19921 e del congedo straordinario di cui al D.Lgs n. 151/20012 mancando, però, di prevedere la possibilità, per gli uniti civilmente, di poter prestare assistenza anche nei confronti dei parenti dell'altra parte e ciò in quanto la richiamata legge Cirinnà, non menzionando l'art. 78 del cod. civ., aveva negato la costituzione di un rapporto di affinità tra la parte dell'unione civile e i parenti dell'altra parte.

Con circolare n. 36 dello scorso 7 marzo, l'Istituto ha esteso i summenzionati benefici anche ai parenti ed agli affini delle parti unite civilmente, con ciò conformandosi alla normativa comunitaria ed in particolare alla Direttiva 200/78 CE che vieta qualsivoglia forma di discriminazione con riferimento all'occupazione, alle condizioni di lavoro e alla retribuzione.

Per quanto riguarda i permessi, ex art. 33 comma terzo, della L.n. 104/1992, il diritto di usufruirne per tre giorni mensili retribuiti, viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato che prestino assistenza al coniuge, ai parenti o affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione anche al terzo grado, che versìno in situazione di grave disabilità.

Nessuna considerazione, tuttavia, per il convivente di fatto il quale continua ad usufruire dei permessi di cui alla L. n. 104/92 solo nell'ipotesi in cui presti assistenza al convivente e non anche nel caso in cui renda assistenza ad un parente di quest'ultimo: “il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il convivente di fatto e i parenti dell’altro partner, non essendo la convivenza di fatto un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.

Per quanto riguarda i beneficiari del congedo straordinario, il quinto comma dell'art. 42 del D.lgs n. 151/2001, prevede la concessione della misura in favore di soggetti con disabilità grave, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto:

  • il coniuge convivente o la parte dell'unione civile3 convivente della persona disabile in situazione di gravità;

  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;

  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità per l'ipotesi in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambe i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancati, deceduti o affetti da patologìe altrettanto invalidanti;

  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente entrambe i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancati, deceduti o affetti da patologìe invalidanti;

  • un parente od un affine entro il terzo grado convivente della persona disabile, nella ipotesi in cui manchino tutti i soggetti elencati nel punto precedente.

In ogni caso, resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza con l'affine disabile grave.

Per poter beneficiare dei 3 giorni di permesso della 104/92 e/o del congedo straordinario è necessario presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea, tramite PEC, raccomandata o allo sportello, dichiarando, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge o di parte di unione civile o di convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.

Sulla base dei chiarimenti offerti dalla circolare, le strutture territoriali saranno tenute a riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute ma non ancora analizzate.

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Note: 

1 L'art. 33 prevede la possibilità di ottenere specifici permessi per i congiunti che assistono persone con disabilità grave e per i lavoratori a cui è stato riconosciuto lo stato di disabilità in situazioni di gravità.

2 L'art. 42, comma quinto, prevede la concessione di un concedo retribuito fino a due anni, da poter fruire anche in modalità frazionata, al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità.

3 La circolare chiarisce che per la qualificazione di parte dell'unione civile, si farà riferimento agli atti di unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

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