Legittimo utilizzare il contrassegno invalidi su ogni veicolo e in tutta Italia.

Con l’ordinanza n. 8226/2022, pubblicata il 14 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità o meno dell’utilizzo del contrassegno invalidi da parte del titolare su ogni veicolo e sull’intero territorio nazionale.

Lunedi 21 Marzo 2022

IL CASO: Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione promossa dalla figlia di un soggetto invalido contro il verbale elevato dalla polizia municipale in un comune diverso da quello di residenza della ricorrente per aver transitato nella corsia preferenziale destinata ai mezzi pubblici.

La sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale il quale riteneva non sufficiente che sull’autovettura ci fosse il padre disabile della ricorrente provvisto di regolare contrassegno invalidi e regolarmente esposto, che non era stato rilevato dal sistema automatico di controllo, essendo, invece, necessario la preventiva comunicazione da parte dell’automobilista del suo diritto al Comune di transito, che era diverso da quello che aveva rilasciato l’autorizzazione.

Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’indomita automobilista la quale deduceva l’erroneità della decisione del Tribunale per non aver quest’ultimo tenuto conto del fatto che l’autorizzazione riguarda la persona del disabile e non essendo collegata ad un veicolo in particolare permette di transitare su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata e per aver posto a carico della persona trasportata un onere non previsto dalla legge, consistente nella comunicazione preventiva dell’utilizzo del contrassegno invalidi nel territorio del comune diverso da quello che lo ha rilasciato.

LA DECISIONE: La Suprema Corte ha dato ragione all’automobilista ritenendo fondato il motivo del ricorso e rinviato la causa al Tribunale di provenienza, in persona di diverso magistrato.

I Giudici di legittimità hanno osservato che:

1. in tema di sanzioni amministrative, il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio;

2. di conseguenza, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale;

3. l'autorizzazione ad utilizzare il contrassegno invalidi, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge.

4. nel caso in cui il controllo automatico, sia stato e effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto (se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone), se l’ente non vuole esporsi a elevare verbali sull’errato presupposto che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente della strada, se del caso contattando previamente l'intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.

Gli Ermellini, nel condividere la proposta del relatore, hanno concluso chiarendo che "non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell’ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato".

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