Perizia grafologica su copia di scrittura privata disconosciuta: presupposti

Martedi 11 Febbraio 2025

Con l’ordinanza n. 2777/2025, pubblicata il 4 febbraio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’ammissibilità o meno di eseguire la perizia grafologica su una copia fotostatica di una scrittura privata nel caso in cui la parte contro la quale è stata prodotta ne disconosca la sottoscrizione.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Suprema Corte, riguarda una controversia insorta tra due fratelli in merito ad una scrittura privata di riconoscimento di debito, sulla scorta della quale uno dei due aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del presunto debitore.

Il decreto ingiuntivo veniva opposto da quest’ultimo, il quale, nel contestare il documento, ne disconosceva la sottoscrizione.

L’opposto, nel difendersi, depositava l’originale della scrittura disconosciuta, dichiarando di volersi avvalere della stessa e contestualmente chiedeva che venisse disposta la verificazione della sottoscrizione attraverso una perizia grafologica.

Nel corso del giudizio, essendosi smarrito il fascicolo, il giudice ne disponeva la ricostruzione. L’opposto, quindi, provvedeva a depositare una copia fotostatica della scrittura privata posta a fondamento dell’ingiunzione.

All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, l’opposizione veniva rigettata dal Tribunale.

La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, la quale osservava che, stante lo smarrimento del fascicolo d’ufficio nel quale era stato inserito l’originale della scrittura disconosciuta, una volta disposta la ricostruzione, alla copia fotostatica della stessa, prodotta a tal fine, deve essere attribuito, a tutti gli effetti, lo stesso valore dell’originale. Pertanto, in questi casi, evidenziavano i giudici della Corte territoriale, al fine di accertare l’autenticità della sottoscrizione posta in calce al documento disconosciuto, è possibile procedere con la consulenza grafologica, come se si trattasse del documento originale, la cui mancanza non è imputabile alla parte che ne ha chiesto la verificazione.

L’originario ingiunto, essendo rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, tra i motivi dell’impugnazione, l’inammissibilità e l’inefficacia della perizia grafologica per essere stata effettuata su una copia fotostatica e non sull’originale.

LA DECISIONE: La censura dedotta dal ricorrente in cassazione è stata ritenuta fondata dai giudici di legittimità i quali, nell’accoglierla con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all’originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull’originale stesso;

in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità;

in particolare, nel caso in cui la produzione dell’originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;

a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l’esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell’esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.

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