Secondo quanto disposto dagli artt. 214 e segg. c.p.c., la parte contro la quale è prodotta una scrittura privata se intende disconoscerla deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione entro la prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
La tardività del suddetto disconoscimento non può è essere rilevata d’ufficio, ma tale incombente spetta alla parte che abbia prodotto il documento.
Così si espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23636/2019, pubblicata il 24 settembre scorso.
IL CASO: La decisione dei giudici di legittimità riguarda l’impugnazione della sentenza con quale la Corte di Appello aveva confermato la sentenza emessa in primo grado di accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento per il mancato pagamento integrale dei canoni di locazioni relativi all’immobile locato.
La Corte territoriale aveva rilevato d’ufficio la tardività del disconoscimento di una firma apposta dalla conduttrice in calce al modello F24 di pagamento nel quale risultava l'applicazione del canone annuo relativo al contratto di locazione.
La conduttrice interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente rilevato d'ufficio la tardività del disconoscimento della suddetta sottoscrizione trattandosi della sollevazione di un'eccezione in senso proprio e stretto riservata all'iniziativa processuale della parte.
LA DECISIONE: Gli Ermellini hanno rilevato l’errore in procedendo della Corte di Appello e ritenendo fondato il motivo del ricorso lo hanno accolto con rinvio alla Corte di Appello, ribadendo il consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità secondo il quale la tardività del disconoscimento di una scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che tale scrittura abbia prodotto dovendo ritenersi che l'attribuzione esclusiva, alla parte che ha prodotto il documento, del potere di eccepire la tardività dell'altrui disconoscimento della scrittura privata, risponda al riconoscimento del carattere esclusivo del correlativo interesse dell'istante a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura.