Per il diritto alla provvigione è sufficiente che il mediatore abbia messo in contatto le parti

La Corte d'Appello di Palermo nella sentenza del 18 novembre 2021 individua i presupposti in presenza dei quali l'agente immobilire matura il diritto a ricevere la provvigione in caso di esito positivo della mediazione.

Giovedi 13 Gennaio 2022

Il caso: Tizia si rivolgeva a Caio, quale titolare di un'agenzia immobiliare, perché interessata alla locazione di un immobile; successivamente Caio l'aveva contattata per farle visitare l'immobile sito in Via Alfa: stabilito il giorno dell'incontro Caio e Tizia visionavano l'appartamento e Tizia si riservava di decidere se prenderlo in locazione stante il costo rilevante dell'affitto; usciti dall'appartamento e giunti al piano terra, Tizia notava sul portone della palazzina un cartello "Vendesi", posto immediatamente sotto ad uno "Affittasi" di colore diverso e recante il medesimo contatto telefonico; a questo punto Tizia chiedeva informazioni circa l'appartamento in vendita a Caio, il quale nulla riferiva di tale vendita non essendone a conoscenza.

A questo punto, Tizia chiamava personalmente la venditrice, Mevia, al numero indicato nel cartello sopra richiamato e dopo aver preso accordi stipulavano l'affare, ossia la compravendita.

Caio conveniva quindi avanti al tribunale Tizia chiedendo la condanna di quest'ultima a corrispondergli la provvigione per l'attività di mediazione spiegata dallo stesso in relazione al contratto di compravendita tra la stessa Tizia e la terza venditrice.

Il Tribunale di Agrigento condannava Tizia al pagamento in favore di Caio dell'importo di Euro 7.900,00, oltre Iva e interessi, a titolo di provvigione; Tizia propone appello avverso la sentenza di primo grado,  deducendo, in sintesi, che l'attività svolta da Caio, finalizzata alla conclusione dell'affare locatizio, non può porsi in nessun modo all'interno della successione causale che ha portato al diverso affare della vendita.

La Corte d'Appello, nel rigettare l'impugnazione, osserva quanto segue:

a) il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto;

b) ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la conclusione dell'affare "possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata";

c) il diritto alla provvigione, in definitiva, può sussistere quand'anche vi sia stata una variazione oggettiva nel corso delle trattative (quanto a progressiva focalizzazione e del bene e del prezzo di trasferimento), sempre che l'attività del mediatore sia valsa a far scaturire delle trattative poi confluite, sebbene con gli accomodamenti convenuti dalle parti nella estrinsecazione della loro libertà negoziale, nella conclusione di qualsivoglia vincolo giuridico concernente un bene univocamente (anche se non totalmente o perfettamente) riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti;

d) pertanto, in applicazione del principio della causalità adeguata, nel caso in esame deve ritenersi che tra la messa in relazione delle signore Tizia e Mevia e la successiva stipula, tra le stesse, di un contratto di compravendita sussistesse un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, giacché la conclusione di una compravendita di un immobile rispetto alla locazione di quello stesso bene, inizialmente ipotizzata dalle parti, non può ritenersi esito improbabile, straordinario o atipico a cui può pervenire la dialettica delle trattative.

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