Accesso alla ZTL con permesso scaduto e nessun preavviso del Comune di scadenza del permesso : conseguenze.

Con la sentenza n. 288/2022, pubblicata il 7 gennaio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità o meno delle multe elevate per l’acceso alla zona a traffico limitato con il permesso scaduto nel caso in cui il Comune non invia al titolare del permesso la comunicazione dell’avvicinarsi della scadenza.

Giovedi 13 Gennaio 2022

IL CASO: La vicenda riguarda l’opposizione promossa da due cittadini contro dieci verbali di accertamento per violazione al codice della strada che le erano stati notificati per accesso alla zona a traffico limitato senza il permesso. Più precisamente il permesso era scaduto.

L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace, mentre il Tribunale, quale giudice di appello, nel ravvisare l’unitarietà della condotta degli originari ricorrenti in quanto i verbali erano stati emessi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro riformava parzialmente la decisione di primo grado, confermando nove dei dieci verbali oggetto dell’impugnazione.

Il Tribunale rigettava il primo motivo dell’impugnazione con il quale i ricorrenti avevano sostenuto la loro assenza di colpa e la scusabilità dell'errore per non aver tempestivamente provveduto a rinnovare il permesso di accesso alla zona a traffico limitato.

Pertanto, gli originari ricorrenti sottoponevano la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo tra i vari motivi del gravame la loro buona fede e l’errore scusabile in quanto il mancato rinnovo del permesso di accesso alla zona a traffico limitato era dipeso soltanto dal fatto che il Comune, a differenza di quanto fatto in passato, non aveva inviato il preavviso di scadenza del permesso.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze dei ricorrenti inammissibili richiamando il principio secondo il quale “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimrovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007).

Nel caso di specie i giudici di merito avevano ritenuto il mancato rinnovo del permesso di accesso alla zona a traffico limitato non conforme alla regola della diligenza né i ricorrenti avevano fornito la prova dell’esistenza di un loro affidamento su un consolidato comportamento del Comune, avendo prodotto solo un preavviso di scadenza del permesso risalente nel tempo.

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