Con la sentenza n. 286/22 del 12 ottobre 2023 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affronta la questione della obbligatorietà o meno di assicurazione per la responnsabilità civile anche per le biciclette munite di motore elettrico.
Giovedi 19 Ottobre 2023 |
Il caso: Tizio, che circolava su una bicicletta ad assistenza elettrica su una strada pubblica,veniva investito da un’autovettura assicurata Delta ai sensi della legge del 21 novembre 1989: la vittima rimaneva gravemente ferita ed decedeva pochi giorni dopo.
Poiché l’incidente in questione costituiva, per la suddetta vittima, un "incidente in itinere", la Alfa società assicuratrice del suo datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, versava il risarcimento e subentrava nei diritti della vittima e in quelli dei suoi aventi causa.
Alfa citava pertanto la Delta avanti al Tribunale competente, che statuiva che la Delta assicurazioni era tenuta a risarcire la vittima nonché la Alfa., subentrata nei diritti di detta vittima, in quanto quest’ultima non era il conducente di un autoveicolo e aveva quindi diritto al risarcimento ai sensi del medesimo articolo.
La Delta assicurazione proponeva appello avanti all'Autorità Giudiziaria competente, che, nel rigettare l'appello, chiariva che:
a) il motore di una bicicletta ad assistenza elettrica fornisce soltanto pedalata assistita, anche per quanto riguarda la funzione "turbo" di tale motore, e che tale funzione può essere attivata solo dopo aver usato la forza muscolare, pedalando, camminando con la bicicletta o spingendola;
b) di conseguenza, nel caso di specie, la vittima non era il conducente di un autoveicolo, a norma dell’articolo 1 della legge del 21 novembre 1989, e che aveva diritto al risarcimento.
La Delta assicurazione ricorre alla Corte di Cassazione belga, che rileva che la risoluzione della controversia di cui è investito richiede un’interpretazione della nozione di "veicolo" in riferimento alle biciclette con motore elettrico, ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103 e pertanto investe della questione la Corte di Giustizia della UE., che osserva quanto segue:
1) i mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica e che non possono quindi circolare sul suolo senza uso della forza muscolare, come la bicicletta ad assistenza elettrica, la quale, del resto, può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, non appaiono tali da causare a terzi danni fisici o materiali comparabili, sotto il profilo della loro gravità o della loro quantità, a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri o altri veicoli, che circolano sul suolo, azionati esclusivamente da una forza meccanica, poiché questi ultimi possono raggiungere una certa velocità, sensibilmente più elevata di quella che può essere raggiunta da tali mezzi, e sono, ancora oggi, utilizzati prevalentemente ai fini della circolazione;
2) l’obiettivo di proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli, perseguito dalla direttiva 2009/103, non richiede quindi che tali mezzi rientrino nella nozione di "veicolo" ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva in parola;
3) pertanto, l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di "veicolo" ai sensi di tale disposizione, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare.