Il part time scelto dall'ex coniuge non esclude l'assegno divorzile.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27945/2023 si è espressa in merito al diritto dell'ex coniuge di percepire l'assegno divorzile anche nel caso in cui abbia optato per un lavoro part time.

Mercoledi 18 Ottobre 2023

Il caso: la Corte d'Appello di Perugia confermava la statuizione di primo grado che, a seguito dello scioglimento del matrimonio, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della ex moglie.

Quest'ultima ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) la Corte distrettuale erroneamente ha negato l'assegno a causa della ritenuta assenza di prova del fatto che l'abbandono da parte della donna dell'incarico di amministratore dell'azienda di famiglia, dopo la nascita del secondo figlio, avesse avuto origine in una "scelta forzata" in ragione dell'esigenza di provvedere alle incombenze familiari (come dedotto da parte appellante) e non che fosse stato originato da contrasti interni alla medesima azienda familiare (come, invece, sostenuto da parte appellata); le ragioni di tale scelta non dovevano essere accertate, perche' erano e sono irrilevanti, essendo, invece, decisivo il fatto che la donna avesse dedicato il proprio tempo alle incombenze familiari, a seguito della remissione di incarichi professionali esterni.

b) inoltre, il giudice di merito, accertato il contributo della ricorrente alla vita familiare, a seguito della rinuncia all'incarico di amministratore dell'azienda di famiglia, erroneamente ha rigettato la domanda di attribuzione dell'assegno, in assenza della dimostrazione che il menzionato contributo avesse assunto la connotazione di "dedizione esclusiva", evidenziando che l'assegno deve essere corrisposto ogni volta in cui risulti l'assunzione di un impegno familiare con sacrificio di quello lavorativo.

Per la Corte le censure sono fondate; dopo aver richiamato i principi che presiedono al riconoscimento dell'assegno divorzile, la Suprema Corte sul punto osserva che:

1) il giudice del merito e' chiamato ad accertare la necessita' di compensare il coniuge economicamente piu' debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente;

2) a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge;

3) cio' che deve essere dimostrato, dunque, e' che il coniuge economicamente piu' debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, e' stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.

4) rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera;

5) neppure puo' ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attivita' lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiche' la legge non richiede una dedizione esclusiva: in altre parole, non e' necessario che il richiedente dimostri di aver abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attivita' lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che pero' lascia piu' tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.

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