Si segnala un'altra decisione in tema di PCT e deposito cartaceo: il tribunale di Locri con l' si pronuncia in un caso di difetto di funzionamento del dispositivo di firma digitale.
Venerdi 29 Luglio 2016 |
Parte attrice deposita in cartaceo, all'ultimo giorno utile per l'adempimento, la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in quanto si accorge che il dispositivo di firma digitale non funziona; inoltre eccepisce anche il cattivo funzionamento del flusso telematico.
All'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istrruttori, parte convenuta eccepisce la irritualità del deposito effettuato da controparte in modalità cartacea; il giudice si riserva.
Nello scioglire la riserva, il Giudice rileva quanto segue:
in base all'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012 è sancito per tutti gli atti endoprocessuali, l’obbligatorietà del deposito telematico: “il deposito […] ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”;
in applicazione dei fondamentali criteri di interpretazione della norma giuridica, appare doveroso (sotto il profilo letterale) attribuire adeguato valore all’avverbio “esclusivamente” per indagare l’intenzione del legislatore;
nella relazione illustrativa del D.L. n. 179/2012, nella parte riguardante la nuova normativa sulle comunicazioni telematiche si afferma che: “l’introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni…”;
l’obbligo di deposito in cancelleria con modalità telematiche è stato introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile: di conseguenza il deposito cartaceo comporta la inammissibilità e/o improcedibilità, e/o comunque, l’irricevibilità dell’atto, senza possibile sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c.;
il fatto che la firma digitale non sia funzionante non può costituire un motivo valido per l’autorizzazione al deposito cartaceo, né l'attore ha provato il cattivo funzionamento del flusso telematico;
Sulla base di tali argomentazioni il tribunale dichiara inammissibile e/o irricevibile la memoria di parte attrice con conseguente decadenza della stessa dalle richieste istruttorie.