Parametri forensi: presentata la bozza del decreto ministeriale

La bozza del decreto recepisce in parte l’impianto della proposta del CNF presentata il 24 maggio 2013. Aumentati i compensi tabellari anche se sensibilmente ridotti rispetto alla proposta iniziale. Ribadita la natura meramente ‘orientativa’ dei parametri.
Giovedi 10 Ottobre 2013

E’ stata pubblicata la bozza del DM attuativo, in ottemperanza all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (“Nuova disciplina dell' ordinamento della professione forense”).

Rispetto al DM 140/2012 sono molte le differenze, ma la sostanza non cambia.

Come si legge nella relazione illustrativa del decreto: “Recependo lo schema del DM 140/2012, anche la proposta di cui si tratta (quella del CNF n.d.r.)  prevede una determinazione del compenso “svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato”, così da stimolare la celerità del giudizio.

In altre parole si continua a dar credito all’assunto del DM 140/2012 che “tra le righe” attribuisce alla categoria forense la cronica lentezza della giustizia in Italia scaricandone le inefficienze sugli operatori del diritto.

Dobbiamo altresì rilevare che questo approccio si pone in contrasto con la necessità, da più parti riconosciuta, di superare una delle maggiori criticità poste in evidenza dal previgente sistema di determinazione dei parametri, ossia l’ imprevedibilità dei costi del servizio legale.

Obbiettivo questo che non può certo considerarsi raggiunto con la soluzione proposta, basata, ancora una volta, su una marcata forfetizzazione del compenso, per quanto molti correttivi siano stati apportati rispetto al DM 140/2012.

 

Per quanto riguarda la determinazione del compenso continua a rimanere valido il criterio basato sul valore della causa che è suddiviso in scaglioni progressivi, secondo quanto previsto per il contributo unificato.

Confermata la disposizione “sanzionatoria” che riduce del 50% i compensi in caso di inammissibilità, improponibilità, etc. (art. 4, comma 9).

 

In attesa della versione definitiva del decreto, vediamo in sintesi le novità:

 

Le fasi individuate sono: studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale. A queste si aggiungono le fasi proprie del procedimento esecutivo: quella di studio e introduttiva e quella istruttoria e di trattazione.

 

Per ogni scaglione è indicato, in corrispondenza di ciascuna fase della attività difensiva, il costo medio rispetto al quale sono previsti aumenti fino all’80% e riduzioni fino al 50% in base ai criteri di urgenza, importanza e difficoltà della causa.

Inoltre, con riferimento alla sola fase istruttoria è previsto un aumento fino al doppio o una riduzione fino al 70 per cento.

 

Sono state reintrodotte le “spese generali”, tacitamente soppresse dal DM 140, ed ora stabilite in una percentuale tra il 10 e il 20% (il CNF aveva proposto un 15% non discrezionale); questo dovrebbe porre fine alla diatriba in atto da diverso tempo su tale voce che, ricordiamo, era stata espressamente ripristinata dall’ art 13, comma 10 della legge 247/2012 e confermata più volte dalla Cassazione (vedi sentenze n. 9315 del 17 aprile 2013 e n. 18518 del 2 agosto 2013).

 

Quanto alla determinazione del compenso, sono state colmate alcune lacune del DM 140, introducendo tabelle specifiche per le cause di lavoro e previdenziali, giudizi innanzi alle commissioni tributarie ed altri procedimenti tra cui quelli di volontaria giurisdizione, istruzione preventiva,  cautelari etc.

 

E’ stato eliminato il riferimento alle fasi esecutiva mobiliare ed immobiliare che adesso sono considerati come procedimenti autonomi. Le fascia dei compensi relative all'esecuzione mobiliare/immobiliare, ovvero presso terzi, in forma specifica e per consegna e rilascio, sono state spostate nelle tabelle dei relativi procedimenti (tabelle 16, 17 e 18).

 

I compensi per il patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti penali sono ridotti del 30% (art. 12, comma 2) e non più del 50%

 

La disciplina dei compensi in materia stragiudiziale è stata dettagliata con 10 articoli ed una tabella allegata (non è stata però recepita la proposta di tenere separata l’attività stragiudiziale da quella di consulenza).

 

E stato espressamente previsto un tetto minimo al compenso per l’avvocato domiciliatario (art. 8) rimasto escluso dal DM 140/2012.

 

In caso di incarico professionale conferito ad una società di avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista.

 

Prevista una norma specifica (art. 27) che disciplina le spese di trasferta (albergo max 4 stelle, rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di carburante, maggiorazione del 10% per spese accessorie etc.) aspetto quanto mai attuale soprattutto a seguito del recente accorpamento di molte sedi giudiziarie che costringono a spostamenti sempre più frequenti.

 

In caso di conciliazione giudiziale è previsto un aumento fino ad un quarto rispetto a quanto stabilito per la fase decisionale.

 

Il compenso dovuto al praticante è di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

 

Allegati.

Bozza del D.M. parametri

La relazione illustrativa

Le nuove tabelle

Differenze tabellari dei compensi

 

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