Parametri forensi: la giurisprudenza sul compenso dell'avvocato nelle cause connesse.

Avv. Silvio Zicconi.

Alcune recenti pronunce della Cassazione, così come l'entrata in vigore del D.M. n.37/2018 hanno riportato l'attenzione su un tema dibattuto ed oggetto di molteplici interventi normativi.

Lunedi 17 Dicembre 2018

TARIFFE E PARAMETRI

Il D.M. n.392/90, aveva individuato l'assistenza di una pluralità di clienti e l'identità delle loro posizioni processuali, come elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del diritto dell'avvocato ad un unico compenso a prescindere dall'eventuale riunione dei giudizi1. Secondo detto decreto, infatti:

- l'avvocato ha diritto ad onorari pieni da parte di ciascun cliente solo ove questi abbiano avuto posizioni processuali distinte;

- al contrario in caso di identiche posizioni processuali, bisogna distinguere tra l'ipotesi in cui l'avvocato abbia dovuto affrontare, o meno, particolari situazioni di fatto e diritto.

Nel primo caso avrebbe diritto ad onorari distinti, seppur ridotti, da parte di ciascun cliente2; in assenza di questioni particolari da esaminare, invece, avrebbe diritto ad un unico onorario da parte di tutti i clienti, salva l'eventuale maggiorazione in base al numero delle parti.

- Nell'ipotesi infine dell'unico cliente assistito in una pluralità di cause connesse (ma non riunite) il dato testuale dovrebbe indurre a ritenere che l'avvocato possa pretendere da ciascun cliente un compenso pieno con riguardo a ciascun giudizio3. Differente risulta, però, l'orientamento della giurisprudenza, secondo la quale in detta ipotesi il giudice sarebbe chiamato a verificare se le cause, pur separatamente trattate, siano connesse; questo a prescindere dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice del merito della controversia in cui la difesa è stata espletata.

A tal riguardo, infatti, la Cass. n.21829/2017, nell'affrontare un caso rientrante sotto la disciplina della Tariffa del 2004, ha rimarcato le differenze rispetto alla precedente normativa del 1990.

Secondo la S.C., "non v'è dubbio [...], che [nella Tariffa del 2004] presupposto necessario affinchè l'onorario possa essere aumentato in misura percentuale, in ragione del numero delle parti assistite o [...] delle controparti, è che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benchè separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti. Nel diverso caso, [...] in cui l'avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto o diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento; nè in tal caso l'onorario relativo alla seconda causa (ed a quelle eventualmente successive) può essere determinato nella misura del 20% di quello liquidato per la prima di esse [...]: il chiarissimo tenore testuale del secondo periodo della disposizione (dal quale si ricava a contrario che la stessa non può trovare applicazione prima della riunione) esclude infatti che la sua operatività possa essere estesa, in via di interpretazione analogica, anche all'ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta".

Nel caso di specie, però, ricorda la S.C.: "l'art.5, comma 4° delle tariffe approvate con DM n.392/90 prevedeva la possibilità di liquidare un unico onorario nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralità di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un provvedimento formale di riunione, e che tale previsione non è più contenuta nè nelle tariffe approvate con DM n.127/04, nè in quelle precedenti, approvate col DM n.585/94, che hanno significativamente introdotto la regola opposta"4.

In particolare, con la pronuncia n.17354/2002, la Cassazione aveva già rimarcato "il diverso tenore della disposizione predetta5 rispetto a quella omologa del successivo D.M. n.585/1994" ed il fatto che, in virtù di essa, "è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito stabilire di volta in volta, in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche in assenza di un provvedimento di riunione" o (aggiungiamo noi) in caso di rigetto della istanza di riunione ivi formulata, "l'aumento dell'unico onorario, a norma dell'art.5 comma 4 della tariffa professionale approvata con il DM. n.392/1990".

Pertanto aveva ritenuto che nel caso di specie, rientrante sotto la vigenza delle Tariffe del 1990 (in cui l'avvocato aveva presentato ai clienti 4 distinte parcelle per ciascuna causa seguita in forza di 4 distinti mandati ed in assenza di un provvedimento di riunione espressamente rigettato), ben avrebbe fatto la Corte d'Appello a liquidare al professionista, un'unica parcella, eventualmente aumentata nella misura prevista dal'art.5 comma 4 DM n.392/90.

Come detto, il D.M. 585/1994 ha modificato radicalmente i presupposti della liquidazione unica dell'onorario, parificando la riunione delle cause all'ipotesi della pluralità di assistiti, con la precisazione che i suoi effetti sull'onorario si avranno solo con riguardo all'attività svolta successivamente al provvedimento di riunione6. In linea con detta previsione risultano anche le Tariffe del 20047.

Pertanto, sotto la vigenza delle Tariffe del 1994 e del 2004, il giudice non potrebbe più valutare l'eventuale connessione delle cause dovendo attenersi al dato certo dell'esistenza di un provvedimento di riunione (oltre che, ovviamente all'eventuale pluralità degli assistiti, alla loro posizione processuale ed all'eventuale specificità e diversità delle questioni che la difesa di ciascuno di essi abbia comportato). Tuttavia, come si vedrà a breve, la giurisprudenza spesso ha esteso la previsione normativa anche ad ipotesi in cui la riunione non era stata disposta.

La Riforma del 2004, poi, ha esteso la disciplina già prevista per il caso di una pluralità di clienti assistiti nel medesimo processo o in cause riunite, al caso dell'avvocato chiamato a difendere il proprio cliente nei confronti di più controparti, sempre che detto contraddittorio inerisca anche questioni di fatto o di diritto differenti. Detta ultima estensione appare evidenziare come per il legislatore ciò che rileva ai fini della liquidazione dell'onorario sia la necessità di evitare una remunerazione incongrua, se confrontata con quella spettante per la difesa dell'unica parte in una unica causa e con una sola controparte.

Con l'introduzione dei Parametri, e l'eliminazione della tradizionale distinzione tra diritti ed onorari accorpati nel "compenso", che come chiarito dall'art.1 comma 3 D.M. n.140/2012 comprende l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa, il legislatore ha previsto che il giudice deve [...] effettuare una [...] valutazione complessiva che tenga conto anche dell'eventuale riunione delle cause8.

Nessuna modifica, tuttavia, risulta introdotta in tema di unicità del compenso spettante all'avvocato in caso di pluralità di assistiti aventi la medesima posizione processuale9, mentre, pur parificando a dette ipotesi il caso della pluralità di controparti10, appare rilevante l'esclusione della condizione che si siano dovute affrontare questioni di fatto o diritto diverse, prevista dalla Tariffa del 2004.

Al contrario i Parametri del 2012 hanno riconosciuto la possibilità dell'aumento del compenso dell'avvocato per il solo fatto dell'esistenza di una pluralità di controparti, a prescindere dalla omogeneità o specificità delle questioni trattate. Detta modifica è stata pienamente recepita e confermata dai nuovi parametro del 2014 e 2018.

Il mancato riferimento all'ipotesi della riunione potrebbe invece essere giustificato dalla circostanza che in base a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, ferma l'unicità del compenso, il giudice dovrebbe procedere alla sua liquidazione con una valutazione complessiva dell'opera che tenga conto anche dell'eventuale riunione. Certo, in detta ipotesi, il giudice dovrebbe muoversi all'interno dei parametri senza concedere alcuna maggiorazione.

Sotto questo ultimo profilo i Parametri del 2014 sembrano riprendere la linea tracciata dalle Tariffe, con l'unica eccezione di una modifica al comma 4° che, stravolgendo la precedente normativa, introduce un elemento di novità il cui significato non appare chiarissimo11.

- La previsione di cui al comma 4, che prevede, in caso di pluralità di assistiti con identica posizione processuale, un compenso autonomo (ma ridotto) per ciascun cliente in assenza di questioni specifiche in fatto o diritto, potrebbe indurre a ritenere, a contrario, che la previsione di cui al comma 2, di un unico compenso maggiorato per ogni soggetto assistito, operi solo nel caso in cui la pluralità degli assistiti abbia comportato una pluralità e diversità di questioni fattuali e giuridiche da affrontare.

Non si comprende, però, la ragione dell'omessa precisazione nel 2° comma dell'articolo.

Ulteriori perplessità sorgono considerando come stando a questa interpretazione si arriverebbe a remunerare maggiormente l'avvocato che abbia difeso più parti in identica posizione e con identica attività difensiva (compenso autonomo per ciascuno di essi seppur ridotto del 30%), rispetto al caso in cui li abbia difesi in maniera distinta per la peculiarità delle questioni affrontate (compenso unico maggiorato del 20% per ciascuna parte)12.

- Parrebbe poi azzardato, e non sorretto dal dato normativo, ipotizzare che la maggiorazione prevista per la pluralità degli assistiti (di cui al comma 2) si applichi non sul compenso base spettante all'avvocato che difenda un solo soggetto, bensì su quello ridotto del 30% ove la pluralità di clienti non abbia comportato l'esame di specifiche e distinte questioni.

A ben vedere, infatti, il dettato del 4° comma pare ipotizzare il diritto a differenti autonomi compensi, solo il primo dei quali pieno ed il 2° ridotto per assenza di specifiche questioni.

- Potrebbe infine ipotizzarsi che il legislatore, con detta previsione, abbia inteso fare riferimento all'eventualità in cui l'avvocato assista più parti nell'ambito di cause differenti non riunite, in cui i propri clienti vengano ad assumere identiche posizioni processuali, come ad esempio nelle cause c.d. seriali.

Detta interpretazione, però, potrebbe trovare applicazione solo con riguardo all'accertamento e liquidazione del compenso all'avvocato nel giudizio pendente nei confronti di ciascuno dei propri clienti; mentre non potrebbe costituire un criterio di liquidazione utilizzabile dal giudice in sede di accertamento e condanna alle spese di lite, posto che (in difetto di riunione) il giudice non potrebbe che tener conto delle sole questioni oggetto del giudizio di cui è investito, senza possibilità di alcuna conoscenza delle questioni oggetto di altri giudizi (seppur seriali).

Il DM n.37/2018 non risulta infine avere apportato modifiche sostanziali nè al 2° nè al 4° comma dell'art.4 salvo una maggiorazione dell'aumento portato al 30% in caso di pluralità di assistiti e la previsione automatica (e non "di regola") della riduzione prevista dal 4° comma per il caso dell'assenza di questioni di fatto e diritto differenti.

CIRCA GLI AUMENTI E LE RIDUZIONI.

Sia sotto il vigore delle Tariffe che dei Parametri, con principio ribadito più volte dalla giurisprudenza, l'aumento previsto in caso di compenso unico non è mai automatico, bensì soggetto ad una valutazione del giudice. Al contrario, nell'ipotesi in cui l'avvocato possa pretendere compensi autonomi e distinti dai propri assistiti occupanti posizioni processuali identiche, questi subiscono automaticamente una riduzione, residuando in capo al giudice esclusivamente la determinazione della sua percentuale13.

LA GIURISPRUDENZA

Tenuto conto dell'evoluzione normativa ed in conformità con "il principio della corrispondenza ed adeguatezza dell'onorario [e del compenso] del professionista per l'opera effettivamente prestata" enunciato sia dalle tariffe che dai parametri forensi14 e ricordato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito15, la S.C. ha più volte rimarcato il principio secondo cui l'aumento applicabile al compenso unico in caso di riunione di cause debba operare dal momento della riunione.

Da ciò ne discende che, nell'ipotesi affrontata da Cass. n. 13276/2018, in cui l'avvocato abbia assistito un fallimento in 3 procedure di opposizione allo stato passivo successivamente riunite, sia incorso in errore il giudice che anche in ragione della analogia delle comparse di costituzione depositate nell'ambito dei 3 giudizi aveva ritenuto dovuto all'avvocato un unico compenso escludendo la maggiorazione.

Secondo la S.C., al contrario, "in caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, oltre ad essere prevista esclusivamente per gli onorari [...] può avere luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la predetta maggiorazione, avente carattere discrezionale, spetta [...] in via ulteriore" ed in presenza delle condizioni di legge. "In virtù di detto principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire [...], il giudice delegato non avrebbe potuto liquidare un compenso unico, ma, almeno per il periodo anteriore alla riunione dei giudizi di opposizione, avrebbe dovuto riconoscere tre distinti compensi, calcolati in base alle attività rispettivamente prestate; solo per il periodo successivo alla riunione avrebbe potuto essere liquidato un unico compenso, restando devoluta alla discrezionalità del giudice l'applicazione della maggiorazione del 20%"16.

Come ricordato dalla citata sentenza, già in precedenza e sempre con riguardo all'onorario spettante all'avvocato in base alle Tariffe del 1994, la Cassazione aveva ribadito il principio "secondo cui in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione"17. Principio rimarcato ancora dalla Cass. n.20113/2015.

Di non poco conto appare poi il principio affermato dalla Cass. n. 17147/2015 in tema di Tariffe del 2004, secondo cui "l'applicazione dell'art.5 comma 4 D.M. n.127/2004" (che, si rammenta, prevedeva il diritto ad un unico onorario per l'avvocato che assista più parti aventi identica posizione processuale, oppure contro più controparti o in caso di cause riunite), non esclude la possibilità di liquidare unitariamente la parcella dovuta in dodici giudizi identici, con difese identiche e identico iter processuale, essendo sostanzialmente equiparabile la posizione di chi difenda più persone aventi posizioni processuali identiche a quella di chi difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazioni processuali del tutto identiche, seppure a fronte di cause non riunite. Questo in quanto non dovrebbe gravare l'onere della mancata riunione sul cliente mentre l'onorario percentualmente unico potrebbe essere aumentato solo ove la prestazione abbia comportato l'esame di particolari situazioni di fatto o diritto (in realtà non previste dall'art.5 comma 4 del predetto decreto).

La S.C. quindi ha ritenuto che la previsione di cui all'ultima parte del comma 4 debba essere intesa non solo con riguardo al caso in cui la pluralità di controparti si sia verificata in un unico giudizio o in giudizi riuniti, bensì anche con riguardo ai giudizi separati "ed a prescindere da ipotesi di litisconsorzio necessario, laddove a fronte di diversi giudizi con questioni sostanzialmente identiche sia stato apprestato un sistema difensivo unico)".

Detto principio è stato quindi ribadito dalla Cass. n.712/2018 che (con riguardo alle Tariffe di cui al DM 585/1994), oltre che all'ipotesi di una parte assistita in più giudizi separati avverso più controparti, lo ha ritenuto applicabile "quale principio consolidato [...] in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione (Cass. n.19809/2009; conf. Cass. n.17354/2002)".

PER CONCLUDERE

La previsione di una liquidazione del compenso inteso nel suo complesso, seppur accorpato per fasi processuali, con contestuale eliminazione della tradizionale distinzione tra diritti di procuratore analiticamente individuati ed onorari di avvocato18, si reputa che di per sè non consenta di trascurare la giurisprudenza formatasi in questi anni. Ancor più in considerazione del fatto che la norma che disciplinava l'ipotesi del compenso unico in luogo di quelli plurimi di cui all'art. art.5 comma 4 del DM. n.127/2004, si è quasi integralmente trasfusa nella previsione di cui all' art.4 comma 2 del D.M. n.55/2014 (confermata con il DM n.37/2018), con un'unica eccezione: secondo i nuovi parametri il compenso non può che essere unico in caso di assistenza avverso una pluralità di contraddittori, a prescindere dalla specificità od omogeneità dell'attività difensiva prestata e delle questioni affrontate.

- Al contrario, la semplificazione ideologica operata dall'introduzione dei parametri rende pienamente attuali e validi i principi espressi dall'esperienza giurisprudenziale (pur formatasi sotto la vigenze delle tariffe), nella misura in cui hanno costituito espressione del principio della necessaria corrispondenza del compenso all'opera effettivamente prestata dall'avvocato. Solo così viene garantito l'equilibrio del sinallagma previsto dal codice civile con riguardo anche al mandato professionale.

Questo comporta che il compenso dev'essere unico quando l'attività difensiva è stata sostanzialmente unitaria, seppur in favore di una pluralità di parti o avverso una pluralità di controparti, e questo sia che il giudizio sia unico ab origine, sia che lo sia diventato in corso di causa a seguito di riunione. In detto ultimo caso, però, proprio in considerazione del principio sopra richiamato, la remunerazione unitaria potrà aversi solo a partire dal momento in cui la pluralità di giudizi e di attività difensive si è ridotta all'unità19.

Anche in detta ipotesi, tuttavia, la difesa potrebbe non essere perfettamente identica a quella prestata in favore di una sola parte avverso una sola controparte in un unico giudizio (gli scritti difensivi, l'attività di udienza possono ben essere condizionati da detta pluralità originaria o sopravvenuta di controparti); detta diversità (che per altro non giustifica una remunerazione totalmente autonoma, in presenza di scritti difensivi e/o assistenza in udienza unici) giustifica la possibilità di aumenti percentuali in base al numero della parti o controparti, così come della omogeneità o parziale specificità delle questioni trattate, in ragione delle quali l'aumento non è automatico ma rimesso alla valutazione del giudice.

In questa ottica, può leggersi poi l'innovazione introdotta dal D.M. n.55/2014 e confermata dal D.M. n.37/2018, che ha previsto il citato regime unico (con aumenti in luogo di quello della remunerazione separata) per la semplice assistenza avverso più controparti (anche in assenza di situazioni di fatto o diritto particolari).

E ancora, con riferimento al comma 2° ed alla ratio sopra ricordata, si reputa che ciò che è stato espressamente previsto per la pluralità di contraddittori a seguito di riunione possa analogicamente applicarsi anche nell'ipotesi dell'intervento di più parti in corso di causa.

In ragione di quanto sopra, può leggersi anche quanto affermato dalla S.C., con riguardo alle tariffe ma perfettamente coerente con la nuova disciplina dei parametri, quando ha ritenuto che anche in presenza di giudizi separati, l'avvocato che abbia prestato la propria attività in favore di una pluralità di assistiti o avverso una pluralità di controparti, redigendo scritti difensivi identici e partecipando ad udienze concentrate nelle medesime giornate, non potrebbe pretendere compensi distinti ed autonomi, dovendo applicarsi anche in tal caso quanto previsto per il giudizio unico o riunito, non potendo gravare sul cliente l'onere della mancata riunione20.

Da ultimo non può trascurarsi il nuovo orientamento manifestato dal legislatore con la nuova formulazione dell'art. 4 comma 4° del D.M. n.55/2014 (confermata dal D.M. n.37/2018), che, dopo avere affermato in passato che nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%21; con repentina inversione di marcia, statuisce che nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale [...] non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto [...].

La nuova previsione potrebbe leggersi in combinato disposto con quella di cui al comma 2° ed alla luce dei principi più volta affermati dalla giurisprudenza, che in più occasioni hanno riconosciuto al giudice il potere di valutare l'unitarietà dell'attività difensiva anche in presenza di giudizi separati.

Considerato che, a differenza che nel passato, in base ai nuovi parametri l'avvocato non potrebbe vantare una pluralità di compensi autonomi ove abbia assistito il cliente avverso una pluralità di controparti affrontando questioni fattuali e giuridiche particolari e distinte, ma potrebbe pretendere solo un compenso eventualmente aumentabile, la previsione di cui al comma 4 non potrebbe che riferirsi a situazioni ulteriori e differenti da quelle disciplinate al comma 2.

Considerato poi che, in base a detta norma, l'avvocato avrebbe diritto ad un compenso autonomo, seppur ridotto, il suo presupposto dovrebbe essere lo svolgimento di attività difensiva separata ed autonoma, che tuttavia non gli abbia "comportato l'esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, come ad esempio nell'ipotesi delle cause c.d. seriali in cui l'avvocato pur avendo redatto atti difensivi distinti e partecipato ad udienze in giorni e davanti ad autorità giudiziarie eventualmente differenti, tuttavia non ha dovuto affrontare "l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto", che avrebbero giustificato un compenso autonomo e pieno per ciascuna controversia.

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1 Cfr. D.M. n.392/1990 art.5 comma 4: Nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, anche se non interviene riunione di cause, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di 10, del 20%.

Cfr. anche art.5 comma 5: Nella ipotesi che, pur nell'identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto rispetto all'oggetto della causa l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%

2 Ai sensi ai sensi del 5° comma

3 Cfr. l'art.5, che fa esclusivo riferimento all'ipotesi della pluralità di assistiti

4 Cfr. Cass. n.21829/2017 e Cass. n.26089/2005, Cass. n.17354/2002, ivi citate

5 V. art.5 D.M. n.392/90

6 Cfr. D.M. n.585/1994 art.5 comma 4: Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte [...] La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento della riunione.

resta immutato invece il comma 5 che prevede che: Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

7 V. DM. n.127/2004, in cui all' art.5 comma 4 si prevede che: Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte [...] La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento della riunione. Il legislatore del 2004 tuttavia estende la menzionata previsione anche al caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto. V. anche comma 5, secondo cui: Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

8 V. art. 4 comma 2 DM n. 140/2012 nella liquidazione il giudice deve [...] tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, [...]con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause

9 Cfr. art.4 comma 4 qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato [...]

10 Cfr. sempre art.4 comma 4: Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

11 Cfr. D.M. n.55/2014 art.4 comma 2: Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto [...]. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento della riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Cfr. anche art.4 comma 4: nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale [...] non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto [...].

12 Posto un compenso 100, nell'ipotesi 3 assistiti potrebbe chiedere 70+70+70 (per un totale di 210), in forza del 2° comma dovrebbe chiedere 100+20+20 (per un totale di 140 e ciò pur avendo svolto maggiore attività difensiva)

13 Cfr. art.4 comma 4 DM n.55/2014 come modificato dal DM n.37/2018: Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti,[...] il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di uno solo è ridotto in misura non superiore al 30%; cfr. art.4 DM n.55/2014 formulazione originaria: Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti,[ ...] il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di uno solo è di regola ridotto in misura non superiore al 30%; Cfr. Art.5 comma 5 DM n.127/2004: Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.; cfr. idem art.5/5 DM n.585/1994; Cfr. DM n.392/90 art.5 comma 5: Nella ipotesi che, pur nell'identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto rispetto all'oggetto della causa l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%

14 Cfr. art.5 D.M. n.392/90; artt.4-5 DM n.585/94, artt.4-5 DM n.127/2004, art1 DM n.140/2012; art.2 DM n.55/2014

15 Cfr. T. Salerno sent. n.570/2017 e Cassazione ivi citata

16 Cfr. Cass. n.13276/2018

17 V. Cass. n.22883/2015 e Cass. n.20147/2013 e n.17095/2009 ivi richiamate

18 Distinzione che non aveva più ragion d'essere a seguito dell'abolizione della figura del procuratore legale.

19 V. Cass. n.13276/2018, Cass. n.20113/2015

20 V. Cass. n. 17147/2015 Cass. n.712/2018 Cass. n.19809/2009; conf. Cass. n.17354/2002

21 V. Art.5 comma 5 DM n.127/2004

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