Una colonia felina condominiale è invisa alla più parte dei condomini che con delibera ne avrebbero convenuto la dismissione. Segue l’impugnazione della stessa.
Lunedi 5 Maggio 2025 |
Sotto accusa le ritenute carenti condizioni igienico sanitarie degli spazi comuni condominiali a causa dei gatti randagi attratti dalle ciotole di cibo collocate da taluni condomini.
Il Tribunale di Lecce con sentenza n.314 del 2024 conferma la delibera.
Conferma motivata dal fatto che l’istruttoria accerta la presenza di numerosi gatti randagi all’interno degli spazi comuni del condominio i quali, attirati dal cibo messo a disposizione da taluni condomini e lasciato in terra, addirittura senza appositi contenitori, diveniva ricettacolo di insetti e attirava anche piccioni e altri animali; inoltre, secondo quanto dichiarato dai testi, le deiezioni feline insozzavano il pavimento, i box auto, le scale dell’edificio, esalando cattivi odori e insozzando lo stabile.
Situazione che si era protratta sino all’approvazione della delibera impugnata, momento a partire dal quale i gattari avrebbero iniziato a lasciare il cibo destinato ai gatti all’esterno degli spazi comuni, in area pubblica e negli appositi contenitori messi a disposizione da colui che ha impugnato la delibera. A seguito di tanto le precarie e disdicevoli condizioni igienico-sanitarie precedenti alla delibera per cui è causa risulterebbero sanate senza danno verso la colonia felina.
Rileva il Tribunale pugliese che la delibera impugnata non aveva deciso di eliminare la colonia felina ma aveva solo rigettato la richiesta di mantenimento dei gatti all’interno dello stabile condominiale. La delibera aveva previsto che il cibo ai gatti venisse somministrato all’esterno del recinto condominiale.
Una delibera limitata dunque a regolamentare le modalità di somministrazione del cibo ai gatti randagi per preservare gli spazi comuni dalle inevitabili, pregiudizievoli, conseguenze di cui si è detto. E dunque una delibera del tutto legittima.
Non dunque una delibera di allontanamento o eliminazione della colonia felina, come invece allegato da parte attrice e peraltro certamente vietata dalla normativa nazionaale. La delibera che ha originato il giudizio è a tutela di legittime esigenze di pulizia e di igiene -peraltro espressamente previste dal regolamento comunale in vigore - con quelle di cura dei gatti randagi che continuano a frequentare i luoghi per cui è giudizio, costituendovi il loro habitat ma senza lodare gli spazi comuni. Anzi, sottolinea il Tribunale, l’assemblea condominiale ha evidenziato apprezzabile buon senso.
Inevitabile il non accoglimento della impugnazione con spese di soccombenza a carico di colui che ha impugnato.
Cosa ci dice questa sentenza? Che una delle forme di violenza e ignoranza più subdole è la mancanza di rispetto dell’opinione altrui. Il preventivo e categorico rifiuto del dissenso. Dovremmo tutti sforzarci di accettare la realtà anche se non è quella in cui ci abbiamo scelto di vivere. Un doveroso rispetto per le idee altrui anche se apparentemente distanti e inconciliabili con le nostre. Alcuni, purtroppo, scelgono di fare parte di un gruppo considerandolo una elite, identificandosi con l’etichetta che qualifica quel determinato gruppo.
Non comprendo l’astio sbandierato contro chi ha fatto scelte differenti dalla creduta ortodossia. E’invece più opportuno e utile educare ad una diversa filosofia di vita, ad un diverso stile. Spiegare i motivi di un possibile cambiamento e i vantaggi che ne potrebbero derivare. E’ sempre più conveniente e opportuno individuare punti di incontro che ci permetteranno di compiere insieme un percorso probabilmente ancora lungo.