Omesso mantenimento figli: la madre può costituirsi parte civile per chiedere i danni morali.

A cura della Redazione.
Lunedi 8 Febbraio 2021

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4677 del 5 febbraio 2021 si è pronunciata in merito al diritto della madre collocataria di costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il padre che non adempie all'obbligo di mantenimento.

Il caso: La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Crema, rideterminava la pena irrogata a Tizio 3 per il reato di cui all'art. 3 della legge 54 del 2006.

L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la circostanza che la parte civile si era costituita in proprio e non in nome dei figli, con la conseguenza che la domanda risarcitoria era da ritenersi avulsa dalla contestata condotta.

La Cassazione, nel ritenere infondata la censura, sul punto osserva quanto segue:

a) al coniuge affidatario deve riconoscersi la qualità di persona offesa e di soggetto legittimato a costituirsi parte civile per ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla condotta illecita, consistita nell'omessa corresponsione delle somme previste, sia pur correlate al mantenimento dei figli minori, somme di cui il coniuge affidatario è comunque creditore;

b) in tale prospettiva risultano quindi corrette le valutazioni della Corte territoriale che non solo ha confermato la legittimazione della madre affidataria, ma anche ravvisato un profilo risarcitorio, correlato al danno morale derivante dalla condotta illecita del ricorrente, tale da giustificare le somme liquidate in favore della parte civile.

Decisione: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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