Violazione degli obblighi di assistenza familiare: presupposti

La Corte di Cassazione, VI Sez. penale, con la sentenza n. 19508/2018 torna a pronunciarsi sui presupposti del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del padre che ometta di versare il mantenimento per i figli minori.

Giovedi 5 Luglio 2018

Il caso: la Corte d'appello di Trento confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato M.G. colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver omesso di corrispondere al figlio minore la somma di 300,00 Euro mensili stabilita dal Tribunale, e lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di reclusione e di Euro 100,00 di multa.

M.G. ricorre in Cassazione direttamente avverso la sentenza del Tribunale, lamentando:

a) violazione di legge, in riferimento agli artt. 63 e 350 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo all'utilizzo di dichiarazioni autoindizianti rese in assenza di difensore: infatti illegittimamente entrambe le sentenza di merito ricorrono alle ammissioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria in ordine ad attività lavorative svolte in "nero", al fine di affermare la disponibilità, in capo al medesimo, di risorse per soddisfare i propri obblighi di tipo patrimoniale;

b) violazione di legge, in riferimento all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo riguardo alla sussistenza dello stato di bisogno: nel caso in esame l'inadempimento non avrebbe determinato uno stato di bisogno, in quanto l'ex-coniuge gode di un discreto stipendio fisso.

Gli Ermellini, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadiscono, in particolare in punto di mantenimento dei figli (sub. b) quanto segue:

- è principio consolidato che  in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore;

- l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in caso di prestazione sussidiaria da parte dell'altro genitore, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra nemmeno un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale;

- lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno neppure quando gli aventi diritto siano assistiti mediante elargizioni a carico della pubblica assistenza

Quanto al punto sub a) la Corte chiarisce che la sentenza di primo grado, nell'indicare come utilizzabile il verbale di interrogatorio nel quale l'imputato ammette di non aver mai versato alcunchè al figlio e di aver lavorato come piastrellista "in nero" rappresenta che le dichiarazioni sono state rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero; peraltro l'esame diretto del verbale, consente di rilevare che l'interrogatorio è stato reso in presenza del difensore: ne discende la correttezza dell'operato deo giudici di merito.

Allegato:

Cass. penale Sez. VI Sentenza n. 19508 del 04/05/2018

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