Omessa pronuncia sulle spese: il rimedio è l’impugnazione della sentenza

Con l’ordinanza n. 11247, pubblicata il 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dall’omessa pronuncia sulle spese processuali nell’ambito di un giudizio civile, ribadendo che il vizio è emendabile unicamente attraverso l’impugnazione e non tramite il procedimento di correzione.

Martedi 19 Maggio 2026

IL CASO: La vicenda processuale trae origine da una controversia tributaria in cui un contribuente impugnava una cartella esattoriale per l’omesso pagamento dell’IRPEF.

Dopo un complesso iter giudiziario, nel quale l’impugnazione del contribuente era stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito, la Corte di Cassazione, con una prima ordinanza, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, demandando a quest’ultima anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

In sede di rinvio, il giudice accoglieva l'appello del contribuente nel merito, annullando l'atto impositivo e condannando l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese dei due gradi di merito. Tuttavia, nonostante l'espressa richiesta della parte e il chiaro mandato ricevuto dalla Cassazione, la Corte territoriale ometteva completamente di statuire in merito alle spese del precedente giudizio di cassazione.

Il contribuente proponeva quindi un nuovo ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 15 del http://D.Lgs. n. 546/1992, per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione, la quale, nell’accoglierlo, ha ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata statuizione sulle spese processuali non costituisce un mero errore materiale, ma integra un vizio di omessa pronuncia, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Questa posizione si fonda sulla distinzione fondamentale tra l’errore materiale, che presuppone una divergenza tra il pensiero del giudice e la sua estrinsecazione formale, e l’omissione di pronuncia, che rappresenta una carenza decisionale su una domanda ritualmente proposta.

Il vizio di omessa pronuncia, da far valere con i mezzi di impugnazione, si ha quando il giudice non statuisce affatto sulle spese, né in motivazione né nel dispositivo. Al contrario, si ricade nell’ambito della correzione degli errori materiali qualora il giudice, pur avendo espresso in motivazione la volontà di porre le spese a carico di una parte, ometta poi di includere la relativa statuizione di condanna e liquidazione nel dispositivo.

Nel caso esaminato con l’ordinanza in commento, il giudice del rinvio aveva completamente tralasciato la questione, rendendo l’impugnazione l’unico rimedio esperibile e venendo meno a un esplicito mandato contenuto nell’ordinanza rescindente.

Come disposto dal comma 3 dell’art. 385 c.p.c., quando la Corte di Cassazione rinvia la causa, può rimettere la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità al giudice di rinvio.

Una volta investito di tale potere-dovere, il giudice del rinvio è tenuto a provvedervi, regolando le spese in base all’esito finale della lite.

Inoltre, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la riforma della sentenza impugnata determina, per effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c., la caducazione del capo relativo alle spese, con il conseguente obbligo per il giudice del grado successivo, incluso quello di rinvio, di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese di tutti i gradi precedenti, alla luce dell’esito finale della controversia.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva correttamente applicato tale principio per i gradi di merito, ma aveva inspiegabilmente omesso di farlo per il giudizio di cassazione, nonostante la vittoria totale del contribuente.

Dopo aver riconosciuto la fondatezza del ricorso, la Cassazione ha esercitato il potere decisorio sostitutivo previsto dall’art. 384, comma 2, c.p.c., decidendo la causa nel merito senza necessità di un ulteriore rinvio.

Tale norma consente alla Corte di cassare senza rinvio e decidere nel merito quando «non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto».

La Corte ha quindi provveduto direttamente alla condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza rescindente, colmando così l’omissione del giudice del rinvio, e al pagamento delle spese dell’ulteriore fase di legittimità, in applicazione del medesimo principio di soccombenza.

La pronuncia in commento evidenzia la portata dei doveri del giudice del rinvio, il quale, nel regolare le spese secondo l’esito finale della lite, non può esimersi dal provvedere anche su quelle del giudizio di cassazione, specialmente quando ciò sia stato espressamente demandato dalla Corte Suprema.

L’esercizio del potere sostitutivo ex art. 384 c.p.c. rappresenta, infine, un efficace strumento di economia processuale, volto a garantire una celere e definitiva composizione della lite, assicurando alla parte vittoriosa il pieno ristoro dei costi sostenuti per la tutela dei propri diritti lungo l’intero e talvolta tortuoso percorso giudiziario.

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