In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno che non è esclusa dalla circostanza che, grazie alla disponibilità economica del genitore affidatario, il figlio goda di un elevato tenore di vita.
Venerdi 11 Luglio 2025 |
Così ha stabilito la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23961/2025.
Il caso: La Corte d'Appello di Miliano confermava la sentenza del Tribunale che aveva affermato la responsabilità dell'imputato Tizio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in particolare, per aver fatto mancare in tutto o in parte i mezzi di sussistenza alla figlia minore dal settembre 2017 al settembre 2019, e, riconosciute le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di due mesi e giorni venti di reclusione e 200 Euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Il difensore di Tizio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammsisibile il ricorso perché proposto in larga parte per motivi meramente reiterativi, osserva che:
a) il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale;
b) peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita
c) nel caso in esame, l'imputato non solo non poteva ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in assenza di un provvedimento giudiziale, gravando sul genitore l'obbligo morale e giuridico di provvedere ai figli a prescindere dall'intervento del giudice, in quanto derivante dalla qualità di genitore, ma non ha addotto alcuna impossibilità di adempiere, avendo dichiarato di lavorare e di percepire un regolare e decorso compenso mensile.