Violazione obblighi familiari: l'incapacita' economica dell'obbligato deve essere assoluta

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28778 del 16 ottobre 2020 torna ad occuparsi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore obbligato al mantenimento di figli minori.

Lunedi 19 Ottobre 2020

Il caso: La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del tribunale, ripristinava l'originaria qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 570 comma secondo n. 2 c.p. in relazione alla mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori, confermando la penale responsabilità del padre, Tizio, e rideterminando la pena.

Tizio ricorre in Cassazione, contestando le conclusioni a cui era giunta la Corte di merito: sul punto eccepisce che:

- la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che la disponibilità di un alloggio in affitto ad un canone troppo alto era incompatibile con le condizioni economiche del ricorrente e ascrivibile a sua libera scelta;

- indebitamente la Corte aveva reputato che il fatto avesse ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, ma senza tener conto dei parziali pagamenti effettuati e del fatto che il ricorrente aveva provveduto ai figli nei periodi in cui si trattenevano presso di lui;

- infine, mentre il primo Giudice aveva ravvisato il delitto di cui all'art. 12 sexies L.898/70, la Corte aveva ripristinato l'originaria qualificazione, ravvisando lo stato di bisogno dei minori, senza valutare se fossero venuti effettivamente meno i mezzi di sussistenza, alla stregua dei sopra citati parziali pagamenti.

Per la Corte il ricorso è infondato, e in merito al reato de quo ribadisce quanto segue:

a) la Corte di merito ha considerato le concrete disponibilità reddituali del ricorrente, osservando che la circostanza che il predetto avesse deciso di vive con altro figlio, nato da una diversa relazione, in un appartamento ad un canone non proporzionato non doveva risolversi in un danno per gli altri figli minori avuti dall'ex compagna;

b) infatti, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato , intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti;

c) la condotta dell'omesso versamento, di per sé reiterato, si risolve con riguardo al delitto di cui all'art. 570 in una permanente mancanza di mezzi di sussistenza, a fronte di un persistente stato di bisogno;

d) vi è incompatibilità tra la persistente condotta omissiva, intervallata da adempimenti saltuari e parziali, e l'ipotesi prevista dall'art. 131 bis c.p.

e) infine, con riguardo a minori, lo stato di bisogno è in re ipsa, cosicchè l'omesso versamento di somme in loro favore determina la mancanza di mezzi di sussistenza, in assenza della prova della disponibilità di autonome fonti di reddito, ferma restando la irrilevanza del fatto che alla sussistenza provvedano altro soggetti.

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