Il nuovo redditometro come modificato dal Decreto Dignità

dott. Luca De Franciscis.
Mercoledi 4 Settembre 2019

Il redditometro ormai in letargo, viene risvegliato, nella calura di agosto, per chiara determinazione dell’amministrazione finanziaria, ma resta sospeso per gli anni dal 2016 in poi, in attesa di un nuovo Decreto ministeriale.

Nella circolare AE dell’8 agosto 2019, n. 19, sono previsti gli indirizzi operativi, per attivare un’attività volta a individuare i principali fenomeni di evasione/elusione, supportata da un’attenta analisi del rischio.

In generale vengono previsti gli obiettivi di politica fiscale e le linee generali per definire le linee strategiche per il contrasto all’evasione fiscale.

La lunga circolare si sofferma, tra l’altro, a chiarire la rilevanza del redditometro e delle necessarie attività di controllo, mirate a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente.

Il nuovo redditometro (modificato dal Decreto dignità) prevede che l’Agenzia delle Entrate può ricostruire in modo induttivo il reddito complessivo, tenendo conto degli elementi indicativi di capacità contributiva e della capacità di spesa, nonché della propensione al risparmio dei contribuenti, ai sensi del quinto comma dell’art. 38 del D.P.R. decreto n. 600 del 1973.

Il quinto comma dell’art. 38 prevede:

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

La circolare precisa che in attesa della formulazione di questa metodologia, da approvare con un nuovo Decreto ministeriale previa consultazione con l’ISTAT e le associazioni di consumatori, la norma ha abrogato il vigente decreto ministeriale 16 settembre 2015 con effetto dall’anno d’imposta 2016.

Il legislatore ha però precisato che sono fatti salvi gli atti già notificati alla data di entrata in vigore della disposizione normativa e che è possibile effettuare le attività di controllo per gli anni di imposta fino al 2015.

Resta sospesa l’applicazione dal 2016 in avanti, in attesa del nuovo Decreto ministeriale.

Pertanto, per gli anni di imposta ancora accertabili fino al 2015 compreso, gli Uffici potranno procedere alla ricostruzione sintetica fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (soprattutto per le spese), avvalendosi dell’applicativo di ausilio all’accertamento sintetico “VE.R.DI.” (“VE.R.DI.” è un database specifico attraverso cui è possibile effettuare l’incrocio dei dati e la selezione dei contribuenti ritenuti a rischio).

Viene ricordato che l’Ufficio ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, invitandolo a comparire di persona o tramite rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nonché di avviare, in caso di accertamento, il procedimento per adesione.

In particolare, le strutture operative faranno ricorso alla modalità istruttoria dell’indagine finanziaria in relazione a specifiche tipologie soggettive a più elevato rischio evasione.

Nelle conclusioni la circolare specifica che l’attività di riscossione rappresenta una priorità strategica nell’ambito degli obiettivi istituzionali dell’Agenzia delle entrate.

Risulta, quindi, della massima rilevanza che ciascun Ufficio si adoperi per garantire il miglioramento qualitativo e quantitativo dei risultati conseguiti. Essa infatti, inserendosi al termine dell’unitario procedimento di contrasto alle violazioni tributarie, completa e dà senso ultimo dell’attività di controllo.

Al riguardo, gli Uffici avranno cura di completare, entro l’anno, la sperimentazione, in ordine al campione di posizioni selettive individuate sulla base dell’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari per le persone fisiche per il periodo d’imposta 2014.

Il controllo dovrà del pari essere finalizzato alla definizione della pretesa tributaria, garantendo l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.

In quest’ottica il contraddittorio assume una funzione fondamentale, anche perché permette, in caso di formalizzazione della pretesa tributaria, di motivarla adeguatamente, dopo un confronto effettivo con il contribuente.

Il redditometro “risvegliato” non dev’essere uno spaventacchio. Non trova motivazione per coloro che hanno un tenore di vita in linea con la propria dichiarazione dei redditi ed entrate monetarie e spese coerenti.

Può capitare, però, che l’Agenzia delle Entrate non sia in possesso di alcuni dati ed allora sarà necessario dimostrare in contraddittorio le proprie ragioni.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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