Secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 176 del codice di procedura civile “Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi”.
Con l’ordinanza n. 4020/2021, pubblicata il 16 febbraio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze processuali derivanti dalla omessa comunicazione alle parti costituite, da parte della cancelleria, delle ordinanze emessa dal giudice fuori dall’udienza.
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità ha per oggetto il ricorso promosso contro un ordinanza emessa dal Tribunale, quale giudice di appello, il quale, stante la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata ai sensi dell’art. 309 c.p.c., ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del giudizio avente ad oggetto il gravame avverso una sentenza del Giudice di Pace.
Il ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 134, 156, 159, 309 e 181 c.p.c., avendo la cancelleria omesso di comunicare alle parti l'ordinanza pronunciata fuori udienza con la quale il Tribunale aveva fissata la successiva udienza.
LA DECISIONE: La Cassazione, con l’ordinanza in commento, dopo aver ricordato che il provvedimento con il quale il Tribunale in composizione monocratica in sede di appello aveva dichiarato l’estinzione del giudizio ha il contenuto sostanziale di sentenza anche se ha assunto la forma di ordinanza e di conseguenza il rimedio processuale esperibile avverso il suddetto provvedimento è il ricorso per cassazione e non il reclamo, ha accolto il ricorso con rinvio della causa per la prosecuzione innanzi al Tribunale in diversa composizione.
Gli Ermellini hanno osservato che è nulla l’ordinanza emessa dal giudice fuori udienza tutte le volte in cui la stessa non venga comunicata dalla cancelleria alle parti costituite per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo
La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza del 10 ottobre 2018 pronunciata dal giudice fuori udienza, secondo i giudici di legittimità, provoca:
la nullità dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo;
la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 159 c.p.c. degli atti successivi dipendenti del processo e della sentenza conclusiva per la violazione del principio del contradditorio di cui all’art. 101 c.p.c. riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.