Locazioni: entro quando va impugnata l'ordinanza di licenza per finita locazione?

Martedi 10 Ottobre 2017

Ai sensi  dell’art. 56 della legge 392/78, meglio conosciuta come legge sull’equo canone, contro l’ordinanza con la quale il Tribunale convalida lo sfratto per finita locazione e fissa la data per il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, quest’ultimo e il locatore possono proporre opposizione.

Qual e’ il termine entro il quale la suddetta opposizione va proposta?

La questione e’ stata affrontata di recente  dal Tribunale di Roma con la sentenza nr. 13768/2017 del 5 luglio 2017, che si e’ discostato da quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.  12814/2012 del 23 luglio 2012.

Infatti secondo il Tribunale capitolino l’opposizione va proposta entro il termine di venti giorni dall’emissione del provvedimento o dalla sua conoscenza da parte dell’opponente, mentre secondo i Giudici di legittimità la suddetta impugnazione non è soggetta al termine di proponibilità dell’opposizione agli esecutivi e può’ essere proposta in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo fino a quando il termine per il rilascio non sia spirato.

IL CASO:  Il locatore proponeva opposizione ex art. 56 della legge 392/78 avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione che aveva fissato in un anno il termine per l’esecuzione dello sfratto. Secondo l’opponente, il Tribunale nell’emettere l’ordinanza di convalida di sfratto e fissare  la data dell’esecuzione:

1. non aveva adeguatamente motivato la concessione del termine nella misura eccezionale di dodici mesi posto che il termine massimo è di sei mesi;

2. non aveva tenuto conto della dovuta comparazione degli interessi delle parti (proprietari, privati, e del conduttore che era una società per azioni con circa quaranta milioni di euro di capitale sociale e titolare di numerosissime attività commerciali);

3. la società conduttrice dell’immobile non aveva fornito nessun elemento idoneo relativo a particolari condizioni che potessero giustificare l’assegnazione del termine massimo;

La società conduttrice nel costituirsi nel suddetto giudizio, oltre a contestare nel merito la fondatezza dell’opposizione proposta dal locatore, eccepiva la nullità del decreto di fissazione dell’udienza e l’inammissibilità dell’opposizione.

LA DECISIONE:  Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione  in quanto tardivamente proposta, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

1. secondo la giurisprudenza di merito, il procedimento di cui all’art. 6 della legge n. 431/98, come si desume dal richiamo espresso al disposto dell’art. 618 cpc,  rientra tra le opposizioni agli atti esecutivi (cfr.  fra le tante Tribunale Roma, ordinanza 21 ottobre 1999, 4 febbraio 2000 e 19 aprile 2000, Tribunale Monza, sentenza n. 523/2000, Tribunale Catania 11 novembre 1999);

2. il provvedimento con il quale il Giudice ordina il rilascio del bene oggetto di locazione e determina il termine entro il quale lo stesso deve essere rilasciato dal conduttore  ha natura di  atto esecutivo, essendo destinato a dilazionare l’esecuzione per il rilascio dell’immobile. Poiché l’art. 56 della legge 392/78 rinvia all’art. 6 della legge 431/1998, all’opposizione avverso il provvedimento di rilascio dell’immobile va riconosciuta la natura di atto esecutivo;

3. il fatto che l’art. 6 della legge 431/1988 richiama il solo articolo 618 cpc e non anche l’art. 617 c.p.c. non significa che l’opposizione può essere proposta  in qualsiasi momento.  Se così fosse si sarebbe in presenta di una situazione di grave incertezza nei rapporti giuridici e ciò contrasterebbe con il sistema delle impugnazioni quale si delinea dalla lettura del codice di procedura civile e dalle leggi speciali;

4. tutte le volte che è concessa ad una parte la facoltà di impugnare un provvedimento è stabilito un termine di decadenza entro il quale ciò deve avvenire;

5. nel silenzio del legislatore, il termine di decadenza per proporre il ricorso ex art. 6 della legge 431/2008 è quello dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc);

6. l’espressione usata nell’art. 56 della legge 392/78 “in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l’esecuzione” se collegata alle parole “possono ……proporre…..l’opposizione”, porterebbe a ritenere che non operi, nel caso di specie, il termine decadenziale di cui all’art. 617 cpc. 

7. tale interpretazione, secondo il Tribunale di Roma, non è corretta, in quanto il nostro ordinamento non ammette di regola, rimedi di natura impugnatoria svincolati dall’osservanza di un termine. Diversamente verrebbero a coesistere nel vigente sistema processuale due distinti procedimenti  regolati il primo dall’art. 6 della legge 431/2008 e l’altro dall’art. 56 della legge 392/78, entrambi riconducibili nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi (art. 618 cpc) che però sarebbero disciplinati in modo difforme;

8. con l’art. 56 della legge 392/78, il legislatore non ha voluto svincolare il giudizio di opposizione al provvedimento di rilascio dell’immobile alla soggezione del termine di decadenza fissato dall’art. 617 cpc, ma ha inteso solo ribadire l’autonomia del provvedimento di fissazione del termine per l’esecuzione rispetto al provvedimento cui accede.

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