La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, tra i quali non è compreso il familiare convivente.
| Mercoledi 10 Dicembre 2025 |
Così ha chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31857 del 6 dicembre 2025.
Il caso: Tizio, titolare dell'omonima ditta, conveniva in giudizio la Immobiliare Delta s.r.l. di Caio & C. nonché Caio in proprio e Mevia, onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 8.000,00 a titolo di compensi per l'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita dell'immobile di proprietà di Cesare, non conclusa per fatto e colpa della citata società Immobiliare.
Il Tribunale, nella contumacia dei convenuti, accoglieva la domanda limitatamente alla società, condannandola al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 8.000,00, oltre alle spese di lite.
La Immobiliare Delta srl, proponeva appello, eccependola nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, in quanto era invalida la notifica effettuata nei confronti della Società appellante siccome effettuata a mani di un familiare convivente, potendosi, invece, considerare legittimamente soltanto a mezzo della consegna ai soggetti indicati dall'articolo 145 cod. proc. civ., ovvero al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
La Corte d'Appello accoglieva il gravame, dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado alla Immobiliare Delta s.r.l. e disponeva la rimessione della causa al primo giudice, con condanna di Tizioo alla rifusione delle spese giudiziali.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel respingere l'impugnazione, chiarisce che:
a) per la notificazione a mezzo posta presso la sede di un ente, l'art. 7, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, con disposizioni estensibili alle persone giuridiche, consente la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, a persona all'uopo addetta, e, allorché il conferimento del compito di ritirare l'atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l'avviso di ricevimento, l'agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo;
b) pertanto, soltanto quando colui che riceve l’atto si presenti come addetto si presume l’esistenza di tale incarico, che esonera l’agente postale da ulteriori accertamenti, ma non anche quando, come nella specie, la persona che riceve il plico si presenti come familiare convivente, atteso che l’art. 7 legge n. 890 del 1982 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 145, primo comma, prima parte, cod. proc. civ., a mente del quale «la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabilire in cui è la sede»;
c) dalla lettura dell'art. 145 c.p.c. appare evidente che i limiti posti dal legislatore si riferiscono ai soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l'atto da notificare, ossia al "rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa", tra i quali, pertanto, non è compreso il "familiare convivente"