Notifica sentenza di primo grado alla P.A. senza indicazione del difensore: conseguenze

Con la sentenza n. 20866/2020, pubblicata il 30 settembre 2020, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto all’interno delle Sezioni Civili in merito alla validità o meno della notifica della sentenza eseguita presso la sede della Pubblica Amministrazione priva dell’indicazione del difensore che ha seguito il giudizio di primo grado, tutte le volte in cui la stessa è stata rappresentata da un difensore appartenente all’avvocatura dell’Ente situata nella stessa sede e dove abbia eletto domicilio per il giudizio.

Martedi 6 Ottobre 2020

LA DECISIONE: La vicenda giunta all’esame delle Sezioni Unite trae origine dal giudizio promosso da un allevatore nei confronti della ASL con il quale veniva richiesta la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti dall’attore dall’illegittima ordinanza di abbattimento di 19 capi di bestiame di sua proprietà.

La domanda veniva accolta dal Tribunale. Nel giudizio, la ASL si era costituita a mezzo di un avvocato appartenente al servizio interno dell’avvocatura dell’ente, eleggendo domicilio presso la sede di quest’ultimo.

La sentenza del Tribunale veniva notificata dall’attore presso la sede della ASL senza l’indicazione nella relazione di notifica del nome del difensore di quest’ultima.

Avverso la sentenza di primo grado, la ASL proponeva appello. Il gravame veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello per essere stato proposto tardivamente, oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza.

La ASL, quindi, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: All’esito dell’udienza di discussione, la Terza Sezione Civile, alla quale era stato assegnato il ricorso, rilevando il contrasto di giurisprudenza in merito ai principi regolatori della materia in merito alla ritualità o meno, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. per la notifica della sentenza di primo grado eseguita nei confronti di una pubblica amministrazione presso la sua sede nel caso in cui essa è anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio e che l’omessa indicazione nell’atto notificato del difensore che ha assistito l’amministrazione sia surrogata dalla circostanza che il nominativo risulti dall’epigrafe dalla sentenza notificata, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Dopo aver dato atto dell’esistenza sul punto di due orientamenti contrastanti, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’ASL e rinviato la causa alla Corte di Appello, in diversa composizione, affermando il seguente principio di diritto: «a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza».



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