E’ nulla o inesistente la notifica dell’appello o del ricorso per cassazione al difensore costituito dalla parte appellata o del controricorrente esercente ex districtum e non all’altro procuratore anche domiciliatario?
Martedi 23 Gennaio 2018 |
A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1212/2018, pubblicata il 18 gennaio 2018, con la quale i giudici di legittimità hanno confermato il precedente orientamento sul punto ed hanno affermato la nullità e non l’inesistenza della suddetta notifica, in quanto il professionista presso il quale la notifica è eseguita è pur sempre un difensore del destinatario e la nullità è sanata con la costituzione di quest’ultimo in giudizio.
IL CASO: La vicenda nasce dal ricorso per Cassazione interposto avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato il gravame inammissibile in quanto l’atto di citazione in appello era stato notificato al procuratore nominato nel giudizio di primo grado esercente ex districtum e non all’altro procuratore anche domiciliatario. Il ricorrente con il ricorso per Cassazione ha denunciato la violazione degli articoli 156, 157, 160, 291 e 330 cpc.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso che è stato accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.
Secondo gli Ermellini:
L’art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l’impugnazione deve essere notificata al procuratore della parte e non a questa personalmente e nel caso in cui vi sono più procuratori, la notifica va eseguita presso il domiciliatario purché esercente entro il distretto della Corte di Appello;
Come più volte affermato dalla stessa Corte di Cassazione, il mancato rispetto del luogo di notificazione comporta la nullità e non l’inesistenza della notificazione, a condizione che la stessa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte;
La violazione dell’obbligo previsto dall’art. 330 c.p.c., primo comma, di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e il suddetto vizio, se non viene rilevato dal giudice d’appello, che deve ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi dell’articolo 291 c.p.c, e non sanato dalla costituzione della parte appellata, comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass n. 1681 del 2014);
Con riferimento al giudizio che si svolge innanzi alla Corte di Cassazione, ma dettando un principio che si estende a tutte le impugnazioni, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che la notifica del ricorso per cassazione al difensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima nel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poiché il professionista presso il quale la notifica è eseguita è pur sempre un difensore del destinatario, sicchè la nullità è sanata ove quest’ultimo si costituisca in giudizio (Cass n. 3468 del 2016);
Con la sentenza nr. 14916 del 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno tracciato la distinzione tra l’inesistenza e la nullità della notifica, ristretto la nozione di inesistenza della notifica ai soli casi in cui l’atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all’attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica, affermando che: “ l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità;
Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”;