Morte del difensore: illegittima l’estinzione del giudizio

Il difensore della parte muore prima dell’udienza ed a seguito della mancata comparizione, il giudizio viene dichiarato estinto e la causa cancellata dal ruolo. Il provvedimento di estinzione è legittimo?

Mercoledi 24 Gennaio 2018

La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 790/2018, pubblicata il 15 gennaio scorso, con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato l’illegittimità del suddetto provvedimento di estinzione, confermando il precedente orientamento secondo il quale la morte del difensore determina l’interruzione del processo con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività.

IL CASO: A seguito della mancata comparizione del difensore dell’appellante, la Corte di Appello rinviava la causa ex art. 181 e 309 cpc ed alla successiva udienza dichiarava l’estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo. Prima dell’udienza moriva il difensore della parte appellante. Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello veniva interposto ricorso per cassazione dalla società originaria appellante, la quale denunciava la violazione degli artt. 301, 309, 181 e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello disposto nei sensi anzidetti benché il difensore della parte era deceduto prima dell’udienza.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione nel ritenere errata la decisione della Corte di Appello, ha accolto il motivo del ricorso, dando continuità al principio di diritto affermato dalle Sezione Unite con la sentenza n. 3459 del 2007, secondo il quale "la morte, come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito), determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza; con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 372 c.p.c., e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell'art. 383, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo".

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 790 del 15/01/2018

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