Notifica per posta e prova della compiuta giacenza

Per la prova della notifica postale per compiuta giacenza necessario produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. cad).

Giovedi 24 Ottobre 2024

Con l’ordinanza 26957/2024, pubblicata il 17 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla prova che deve essere fornita ai fini del perfezionamento della notifica di un atto giudiziario o un atto impositivo eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza per la temporanea assenza del destinatario.

IL CASO: La vicenda esaminata riguarda l’opposizione promossa da una signora avverso un ordinanza di pagamento notificatale dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro a titolo di sanzione amministrativa.

La notifica dell’ordinanza impugnata era stata eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza.

L’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale per essere stata proposta tardivamente, oltre il termine di decadenza di 30 giorni previsti dal comma 6 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011. Anche la Corte di Appello dava torto all’opponente, confermando la decisione del giudice di primo grado.

Nel decidere il gravame, i giudici della Corte territoriale hanno evidenziato che la notifica a mezzo posta si considera eseguita, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge n. 890/1982, trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della CAD, ovvero al momento del ritiro del piego presso l'ufficio postale se è anteriore.

Pertanto, l’originaria opponente, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, si rivolgeva alla Corte di Cassazione deducendo, con un unico motivo di gravame, l’illegittimità della decisione della Corte di Appello per avere quest’ultima omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla nullità e/o inesistenza della notifica dell'ordinanza impugnata e in violazione di quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 890/1982, non avendo l’amministrazione ingiungente fornito la prova della ricezione della CAD necessaria ai fini del perfezionamento della notifica.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza in diversa composizione, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021 secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.

Come affermato in altri arresti giurisprudenziali, hanno continuato gli Ermellini, nel caso di notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, solo con l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), è possibile verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

Con la sentenza impugnata, hanno concluso, la Corte di Appello si è discostata dai predetti principi, avendo affermato che il corretto espletamento della procedura notificatoria relativa all’ordinanza ingiunzione impugnata – ai fini della decorrenza del termine perentorio di impugnazione - si dà per eseguito decorsi 10 giorni dalla spedizione della cosiddetta CAD, comunicazione di avvenuto deposito, del plico presso l'ufficio postale senza tener conto della necessaria produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).

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