Cassa Forense: pubblicato il bando per le famiglie monogenitoriali

Dal 16 ottobre è aperto il termine per l'inoltro delle domande relative al bando di assistenza n. 13/2024, finalizzato al sostegno economico delle famiglie monogenitoriali degli avvocati e dei praticanti iscritti a Cassa forense o con procedimento di iscrizione in corso, non sospesi e né cancellati e non titolari di alcun trattamento di pensione.

Venerdi 25 Ottobre 2024

Sono destinatari del bando, anche coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità o indiretta, erogata dalla Cassa.

Come riportato all'art. 4 lett. a), per poter inoltrare richiesta, è necessario essere nucleo monogenitoriale, ovvero famiglia a genitore unico, nello specifico:

- genitore vedovo/genitore con figlio a cui è deceduto l’altro genitore;

- genitore single con figlio non riconosciuto dall’altro genitore;

- genitore single con figlio adottato;

- genitore single separato/divorziato con figlio per il quale nessun obbligo di mantenimento è stato posto a carico dell’altro genitore.

La domanda può inoltrarsi solo online, entro il 31 dicembre 2024, accedendo all'area riservata del sito della Cassa. Per poter accedere alla misura, il nucleo familiare deve includere almeno un figlio di età inferiore a 26 anni e che sia interamente a carico del genitore richiedente.

Il professionista deve essere in regola con la comunicazione del modello 5 alla Cassa, con il pagamento dei contributi previdenziali e non deve aver beneficiato di altre prestazioni a sostegno della famiglia per l'anno in corso, né di analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri enti.

I contributi saranno erogati sulla base di una graduatoria redatta con riferimento ai valori reddituali, con precedenza per chi ha più figli, nell'eventualità di parità di reddito con altri richiedenti.

La somma ammonta a mille euro per ciascun figlio, ridotto alla metà per coloro che abbiano beneficiato della misura negli anni precedenti. Alla domanda va allegato:

a) il certificato dello stato di famiglia, ovvero l'autocertificazione contenente i dati anagrafici di ciascun componente con indicazione dell’indirizzo di residenza;

b) l' autocertificazione che il figlio/i figli sono a totale ed esclusivo carico economico del richiedente e non vi è obbligo altrui di mantenimento;

c) l'attestazione ISEE del richiedente in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa dalla Cassa, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità;

d) la sentenza di separazione/divorzio, nel caso di genitore single separato/divorziato.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l’istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, le integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

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