Notifica a persona diversa dal destinatario: conseguenze

La notifica di un atto al portiere dello stabile dove si trova il domicilio del destinatario si perfeziona al momento della spedizione della raccomandata c.d “informativa” prevista dall’articolo 139, comma 3 e 4, c.p.c (nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario) e dall’articolo 7 comma 3-6 della legge n. 890/1982 (nel caso di notifica a mezzo del servizio postale) e non al momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.

Mercoledi 13 Giugno 2018

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14722/2018, pubblicata il 7 giugno scorso.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, la parte vittoriosa nel giudizio di primo grado notificava la sentenza alla parte soccombente presso lo studio del legale domiciliatario.

La notifica veniva eseguita a mezzo del servizio postale e il plico veniva consegnato dall’agente postale, in assenza del destinatario, al portiere dello stabile. Lo stesso giorno l’agente postale spediva la raccomandata c.d “informativa” prevista dal comma 4 dell’articolo 139 c.p.c e dall’articolo 7, comma 6 della legge n. 890 del 1982. Avverso la sentenza di prime cure, la parte soccombente proponeva appello al trentunesimo giorno dalla data di consegna della spedizione della c.d. “raccomandata informativa”.

La Corte territoriale dichiarava il gravame inammissibile per tardività in quanto proposto oltre il termine breve dei trenta giorni previsto dall’articolo 325 c.p.c. Veniva, pertanto, proposto ricorso per Cassazione con il quale il ricorrente, deduceva, fra l’altro, la violazione dell’articolo 7 della legge 890/1982 e sosteneva che la notifica “a mezzo posta” eseguita con consegna del plico al “portiere” dello stabile in cui è situato lo studio del difensore domiciliatario, ai sensi dell’articolo 7, commi 3,4 e 6 della legge 890/1982, si deve considerare perfezionata al momento della ricezione della raccomandata informativa e non dalla data di spedizione della stessa.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ha ritenuto la sentenza della Corte di Appello conforme ai principi enunciati dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziali e nel dichiarare il motivo del ricorso palesemente inammissibile, ha evidenziato che:

    1. Nella notifica a mezzo posta consegnata al portiere dello stabile o altra persona tenuta ad effettuare il servizio di distribuzione della posta, in assenza del destinatario e in mancanza di altre persone abilitate a ricevere la consegna dell’atto (persona di famiglia che risulti convivente anche temporaneamente; persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, in ogni caso non manifestamente incapace o minore di anni quattordici), la legge al fine di realizzare la conoscibilità dell’atto compensando in tal modo il progressivo allontanamento dell’atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale, prevede che venga dato avviso a quest’ultimo con “lettera raccomandata (articolo 139, comma 4, c.p.c.; articolo 7, comma 6, legge n. 890/1982), essendo stato evidenziato che l’estensione di tale ulteriore adempimento, anche nel caso di consegna dell’atto “ a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio”, e quindi a soggetti che presentano ancora più stretti legami con il destinatario finale che non il portiere dello stabile (o al vicino di casa), trova una giustificazione nella diversa competenza professionale dell’organo della notifica (Cass., Sez. 3, sentenza n. 10554 del 22/05/2015);

    2. Nella notifica eseguita a mani del portiere, sia nel caso di notifica a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario sia nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, la legge non richiede che la notizia dell’avvenuto recapito dell’atto venga data con “raccomandata con avviso di ricevimento”, mentre tale adempimento è richiesto espressamente dalla legge nel caso di notifica a “persone irreperibili” ex articolo 140 c.p.c e 8, comma 2, legge n. 890/1982;

    3. La “ratio legis” va rinvenuta nel criterio seguito dal legislatore, nel senso che nel caso di notifica a mani del portiere vi è la materiale consegna dell’atto a persona abilitata a riceverlo (articolo 139, comma 3, cpc, art. 7, comma 3, legge n. 890/1982), mentre nel caso di notifica a “persone irreperibili” (articolo articolo 140 c.p.c e/o ex articolo 8, comma 2, legge n. 890/1982), non vi è la materiale consegna dell’atto notificato;

    4. Pertanto nel caso di notifica a mani del portiere, elemento necessario ai fini del perfezionamento, volto a realizzare la conoscenza legale, è la “spedizione della raccomandata “c.d informativa”, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità ( cfr. Corte Cass., Sez. 2, sentenza n. 17915 del 30/06/2008, Sez. 2, sentenza n. 7667 del 30/03/2009; Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017 per quanto riguarda la notifica da parte dell’Qfficiale Giudiziario e Corte cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutkria n. 1366 del 25/01/2010; id. Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366; id. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016, per quanto riguarda la notifica a mezzo del servizio postale);

Mentre, nel caso in cui l'atto non risulta materialmente consegnato al destinatario nè ad alcun'altra persona - par irreperibilità, incapacità o rifiuto opposto dahle persone abilitate, è richiesto dalla legge un "quid phuris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, con il posticipare il perfezionamento della notifica al mkmento della effettiva "ricezione" della raccomandata informativa o, nel caso di assenza del destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso `i ricevimento, essendo stata parificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010 n. 3 (dichiarativa della ilhegittimità costituzionale dell’articolo 140 c.p.c.( nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, dacorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la disciplina normativa dell’articolo 140 c.p.c.  e della legge j. 890 del 1982, articolo 8, comma 2 e 4.

Allegato

Cassazione civile Sez. III, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018

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