Notifica a mezzo pec eseguita dopo le 21: quando si perfeziona?

Giovedi 10 Maggio 2018

In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale (sollevata dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza del 16 ottobre 2017) dell’articolo 16 septies del decreto legge n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012, introdotto dall’articolo 45 bis della legge n. 114/2014, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’articolo 147 c.p.c si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”, continuano le decisioni della Corte di Cassazione in merito al momento di perfezionamento della notifica di un atto eseguita a mezzo pec dopo le ore 21.

L’ultima decisione in ordine cronologico è l’ordinanza n. 10628/2018, pubblicata il 4 maggio scorso.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:

Secondo i giudici della Corte di Appello meneghina, l’articolo 45 bis della legge n. 114/14 sarebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione in quanto il domicilio fisico è stato equiparato al domicilio digitale e sarebbe in contrasto con l’articolo 24 della costituzione in quanto il diritto di difesa del cittadino verrebbe limitato dal fatto che quest’ultimo non potrebbe sfruttare l’intera giornata per l’esercizio del suddetto diritto.

L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE:

  1. IL CASO: La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale e pertanto rigettava il gravane interposto avverso la sentenza di prime cure che aveva aveva accolto la domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento di una società e aveva dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 codice civile, dell’atto di compravendita relativa ad un opificio industriale. La sentenza della Corte di Appello veniva impugnata con ricorso per Cassazione.

  2. LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività in quanto notificato a mezzo pec dopo le ore 21 del giorno di scadenza per proporre l’impugnazione.

Secondo gli Ermellini:

1. l’articolo 16 septies del decreto legge n 179 del 2012, conv. con modifica dalla legge n 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, che è espressamente disposta, ad altri fini, dall’articolo 16 quater dello stesso decreto legge;

2. come ritenuto dalla stessa Corte di legittimità in altre arresti, la notifica del ricorso per Cassazione eseguita dopo le ore 21 si perfeziona, sia per il notificante sia per il destinatario, il giorno successivo (Cass. Sez. Lav n. 8886 del 04/05/2016);

3. Nel caso di specie la notifica del ricorso per Cassazione a norma del combinato disposto degli articoli 16 septies del decreto legge 179/2012 e 147 cpc si considera ex legge perfezionata, anche per il notificante, il giorno successivo alla scadenza e quindi a termine decorso (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31209, 31208 e 31207).

 

Relata di notifica via PEC

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 10628 del 04/05/2018

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