Quando la prescrizione deve essere interrotta necessariamente con la notifica di un atto processuale è applicabile il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante e il destinatario?
A questa domanda ha fornito risposta affermativa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12551/2019, pubblicata il 10 maggio scorso.
Secondo i giudici di legittimità, in questi casi, la prescrizione è interrotta con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non con la consegna al destinatario, come succede nelle ipotesi in cui la prescrizione può essere interrotta con un atto stragiudiziale.
IL CASO: Nell’ambito di un giudizio per revocatoria, promosso da una società in amministrazione straordinaria, teso ad ottenere la dichiarazione di inefficacia di alcuni pagamenti eseguiti nell’anno antecedente all’apertura della procedura concorsuale, la convenuta eccepiva la prescrizione in quanto l’atto di citazione era stato notificato a quest’ultima oltre il decorso del termine quinquennale.
L’eccezione veniva rigettata dal Tribunale che accoglieva la domanda attrice dichiarando l’inefficacia dei pagamenti eseguiti da quest’ultima.
La sentenza di primo grado veniva ribaltata dalla Corte di Appello in sede di gravame, la quale dichiarava l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria. L’originaria attrice, quindi, interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 149, ultimo comma c.p.c., in quanto la Corte territoriale non aveva applicato, al caso di specie, la suddetta disposizione secondo la quale “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.”
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e nell’accoglierlo ha evidenziato che:
come affermato di recente dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 24822/2015), la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, prevista per gli atti processuali e non per quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi tutte le volte in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. In questi casi, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre negli altri casi l’effetto interruttivo si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario;
nella domanda di revocatoria fallimentare, a differenza dei casi in cui la prescrizione può essere interrotta con un atto stragiudiziale, ai fini dell’interruzione della prescrizione è applicabile il principio della “scissione” del momento perfezionativo della notifica;
Il principio di scissione degli effetti della notificazione si applica anche nei casi in cui l’atto di citazione è nullo tutte le volte in cui la nullità venga sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario della notifica. Ciò in quanto, il vizio della suddetta notificazione è sanato per il raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc.