Notifica con modalità telematica della copia priva della firma digitale: conseguenze

A cura della Redazione.

Con la sentenza n. 26102/2016 la Corte di Cassazione affronta nuovamente la questione delle conseguenze derivanti dalla mancanza sulla copia notificata via PEC della sottoscrizione del difensore.

Martedi 17 Gennaio 2017

Nel caso in esame, B.L. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte Territoriale, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l'opposizione di terzo proposta dal medesimo; la resistente si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della notificazione dei ricorsi effettuata dal ricorrente con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata.

In particolare sarebbero mancanti gli elementi formali essenziali previsti dalla L. n. 53 del 1994: la copia del ricorso notificata per via telematica era priva della firma digitale del procuratore.

La Cassazione, nell'esaminare preliminarmente l'eccezione di nullità, la rigetta ritenendola infondata alla luce dei seguenti rilievi:

  • in tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull'originale del ricorso (art. 365 c.p.c.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore;

  • nel caso di specie, l'originale del ricorso è in formato analogico e quindi l'atto da notificare non consiste in un documento informatico, ma in un documento cartaceo: poichè questo è stato sottoscritto in originale di proprio pugno dal procuratore speciale e poichè, per la modalità di notificazione prescelta (a mezzo di PEC con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco), non vi è incertezza alcuna sull'identificazione della parte e del difensore, non può essere messa in discussione la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio;

  • l'eccezione è comunque infondata perchè la notificazione con modalità telematica ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del destinatario il ricorso per cassazione: si ricorda che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale;

  • inoltre, ai sensi della L. n. 53 del 1994 art. 3 bis, comma 3, e art. 6, comma 1, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 24 dicembre 2012, n. 228, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis a norma del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art.22, comma 2,

  • infatti, precisa la Corte, non sono applicabili alla notificazione de qua, effettuata il 16 settembre 2014, le ulteriori modificazioni apportate dal D.L. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015 (perciò, non sono applicabili il D.L. n. 179 del 2012, art.16 undecies, nè le richiamate specifiche tecniche emanate dal Ministero della giustizia in data 8 gennaio 2016).

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sent. 19-12-2016 n. 26102

Pagina generata in 0.086 secondi