Notifica ex art. 140 c.p.c.: presupposti e perfezionamento

Con l’ordinanza n. 34284/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità e sul perfezionamento della notifica di un atto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

La norma disciplina la notificazione degli atti in caso di irreperibilità cosiddetta "relativa" del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia dell'atto.

Venerdi 27 Febbraio 2026

Presupposti per procedere con la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sono l’impossibilità di consegnare l'atto a causa di irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c.

L’irreperibilità è definita come relativa, in quanto l'ufficiale giudiziario all’indirizzo di residenza, dimora o domicilio del destinatario non riesce a consegnare l’atto a mani proprie di quest’ultimo o a persone abilitate per difficoltà di ordine materiale per la momentanea assenza del destinatario, l’incapacità o il rifiuto di ricevere l'atto da parte delle persone abilitate alla ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (es. un familiare convivente, il portiere).

L’irreperibilità relativa del destinatario dell’atto si differenzia dell’irreperibilità assoluta. Quest’ultima è configurabile tutte le volte in cui non si conosce l'attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario. In quest'ultimo caso, si applica la diversa e più residuale procedura disciplinata dall’art. 143 c.p.c.

L'ufficiale giudiziario che procede alla notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. deve compiere una serie di adempimenti necessari ai fini della validità della stessa. L’eventuale omissione di uno solo di tali adempimenti rende nulla l’intera procedura notificatoria.

Più precisamente, l’ufficiale giudiziario:

  • deposita in busta sigillata la copia dell’atto nella casa comunale del Comune dove la notifica deve essere eseguita;

  • affigge, in busta chiusa e sigillata, un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;

  • da notizia al destinatario dell'avvenuto deposito tramite l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  • se l’abitazione del destinatario si trova in un condominio, l'affissione deve avvenire alla porta dell'appartamento. Ai fini della sua validità non è sufficiente l'affissione al portone d'ingresso comune dell'edificio, a meno che questo non si identifichi con l'abitazione stessa.

IL CASO.

La vicenda processuale approdata all’esame della Corte di Cassazione nasce da un ricorso promosso da un contribuente avverso una serie di cartelle di pagamento.

Il giudizio di primo grado svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale si concludeva con l’accoglimento parziale del ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente il successivo appello, fondando la decisione sulla constatazione del mancato perfezionamento della notifica di una delle cartelle di pagamento impugnate.

Più precisamente, rilevava che, sebbene la notifica fosse stata tentata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mancava agli atti la prova della ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa.

L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che quanto statuito dalla Commissione Tributaria Regionale fosse frutto di un errore di percezione, proponeva ricorso per revocazione della sentenza emessa da quest’ultima ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Secondo l’amministrazione finanziaria, la decisione del giudice di secondo grado era errata, avendo ritenuto non perfezionato il procedimento notificatorio sulla base della documentazione in atti.

La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile il ricorso, escludendo la sussistenza di un errore in revocatoria.

La precedente decisione, evidenziavano i giudici, non era assolutamente viziata da una falsa percezione della realtà, ma rappresentava una corretta valutazione giuridica delle risultanze processuali, ovvero l'assenza di prova dell'avvenuto ricevimento della raccomandata informativa.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, rimasta soccombente, sottoponeva la questione alla Corte di Cassazione, riproponendo la questione della regolarità della notifica.

Deduceva, tra i motivi del ricorso, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c.,60, lett. e), d.P.R. n. 600/73, e 2727 del Codice civile.

LA DECISIONE.

Il motivo del ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione, la quale ha osservato che lo stesso non criticava la decisione sulla (in) sussistenza dell'errore revocatorio, ma era teso ad ottenere una pronuncia sulla questione di merito (la validità della notifica), che non era stata oggetto della sentenza impugnata (quella sulla revocazione) e che, per la struttura stessa del giudizio, non avrebbe potuto esserlo.

Gli Ermellini, dopo aver ricordato gli adempimenti prescritti per procedere con la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario; l'affissione alla porta dell'avviso di deposito e l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito), hanno osservato che:

  1. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, nel nostro ordinamento vige il principio della "scissione degli effetti della notificazione" tra notificante e destinatario. Ciò significa che il momento in cui la notifica si considera perfezionata è diverso per le due parti del procedimento. Per il notificante, essa si considera perfezionata con il momento in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento. Per il destinatario, invece, essa si perfeziona con l’effettiva conoscibilità dell’atto;

  2. ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (cfr. Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019);

  3. inoltre, per interpretazione consolidata la prova del perfezionamento della notifica ex art.140 cod. proc. civ. è data dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, e non basta un avviso di ricevimento vuoto, ossia non sottoscritto per ricezione (v. ad es. Cass. 6-5 n.15782/2022).

Nel caso esaminato, hanno concluso, il giudice di merito ha accertato la mancanza della prova di ricezione della raccomandata informativa.

Quindi, in altri termini:

  • la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa se questo avviene prima del decimo giorno dalla spedizione, oppure, con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa, nel caso in cui il ritiro non avvenga o avvenga successivamente.

  • ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è sufficiente per il notificante dimostrare di aver spedito la raccomandata informativa. E’ indispensabile produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata.

  • come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, la prova del perfezionamento può essere data esclusivamente mediante la produzione di tale avviso di ricevimento, che attesta che la comunicazione è giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

  • la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, comporta la mancanza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e, quindi, la sua nullità.

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