Notifica ex art 140 cpc: contenuto necessario dell'avviso di ricevimento

Venerdi 30 Marzo 2018

Con l’ordinanza n. 6678/2018, pubblicata il 19 marzo scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito agli elementi che deve contenere l’avviso di ricevimento relativo alla notifica di un atto eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., affermando che, qualora il suddetto avviso è privo di un’analitica indicazione di tutte le formalità compiute dall’agente postale, la notifica è radicalmente nulla.

IL CASO: La decisione in commento trae origine dall’appello promosso avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace dichiarava la contumacia del convenuto e lo condannava alla restituzione di una somma di denaro in favore dell’attore. Secondo l’appellante la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. era nulla e conseguentemente la sentenza emessa era da considerarsi radicalmente nulla.

L’appello veniva accolto dal Tribunale, il quale dichiarava la nullità dell’atto di citazione del primo grado e conseguentemente dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Giudice di Pace, al quale veniva rinviata la causa.

L’attore principale, rimasto soccombente, proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, poichè i “campi modulo” dell’avviso di ricevimento sul retro della cartolina erano privi di indicazioni, ha ritenuto la notifica nulla e nel dichiarare infondato il motivo del ricorso, ha evidenziato “che in caso di notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982 n. 890, ha l’obbligo, dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta “aliunde” dal notificante, la notifica è radicalmente nulla” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10998 del 19/5/2011).

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 6678 del 19/03/2018

Pagina generata in 0.041 secondi