Non è incostituzionale il trattamento sanzionatorio previsto dall'art.3, co.1, n. 8), l. 75/1958 per il delitto di favoreggiamento della prostituzione come ha stabilito la Consulta con la sentenza del 29 Marzo 3026 n.34.
Secondo la Corte, la pena prevista per il delitto di favoreggiamento della prostituzione non viola i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità.
| Venerdi 27 Marzo 2026 |
In conseguenza la Corte, con la sentenza in commento, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bologna, in relazione al trattamento sanzionatorio previsto dalla legge per il delitto di favoreggiamento della prostituzione.
Il Giudice rimettente, premesso che la condotta contestata agli imputati nel giudizio principale consisteva nell’aver favorito l’attività di prostituzione essenzialmente per aver accompagnato alcune donne nel luogo in cui essa veniva esercitata, sia pure con l’intento di proteggerle, aveva ravvisato la violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo eccessiva la pena della reclusione «da due a sei anni», indicata dall’articolo 3, primo comma, numero 8), della legge numero 75 del 1958 ( cd Legge Merlin) che, peraltro, stabilisce la medesima pena anche per la fattispecie, ritenuta più grave, di sfruttamento della prostituzione.
Il Tribunale, quindi, aveva rimesso gli atti alla Corte delle Leggi chiedendo, per il solo delitto di favoreggiamento, di sostituire l’attuale trattamento sanzionatorio con una pena più lieve, individuata nella reclusione “fino a sei anni” o, in subordine, di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità.
Sulla questione, la Consulta ha rimarcato la posizione della giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato, nelle condotte in questione, una attitudine in concreto, lesiva dei beni protetti dall’ordinamento attraverso il favoreggiamento della prostituzione, come già sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, con l’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità della persona che, in una condizione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione.
Sul punto, la sentenza ha rilevato che le condotte che oggettivamente agevolino il compimento dello scambio sessuale a pagamento si inscrie nel quadro di politica criminale perseguito dal Legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità lo stabilire se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, anche nel confronto tra le fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione.
Per altro verso, la pena indicata dalla legge ben consente al Giudice di infliggere in concreto una sanzione proporzionata alla gravità della violazione commessa.
Per tale ragione, inoltre, non vi sarebbe necessità nemmeno, secondo la Corte, di introdurre, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, l’apposita attenuante della lieve entità posto che l’Ordinamento mette già a disposizione del Giudice penale altri strumenti, rimessi alla sua libera valutazione, che gli consentono di attenuare il trattamento sanzionatorio tra cui le circostanze attenuanti generiche, di cui all’art.62-bis C.P. ed anche di ritenere che, in rapporto alle specifiche circostanze, secondo il principio di offensività, la condotta in esame si riveli priva di ogni potenzialità lesiva.
Ma vi é molto di più da considerare.
Qualche tempo fa chi scrive intervenne sul doloroso fenomeno, in considerevole aumento, della prostituzione dovuto allo sfruttamento delle Donne che immigrano nel Nostro Paese con la promessa di un lavoro ma che sono costrette a pagare il viaggio. affrontato nella speranza di una vita migliore, con prestazioni sessuali agli angoli delle strade senza alcuna sicurezza della propria incolumità (v.M.Pavone, Le proposte di legge di regolamentazione della prostituzione, in Riv Altalex).
Come ha ricordato, qualche anno fa, Mauro Rocco nelle pagine di questa Rivista (v.Prostituzione, pornografia e la violenza sulle donne, Giugno 2021), l’opinione più diffusa tra i Giuristi è sempre stata quella della scarsa attenzione che la Magistratura inquirente dedicava all’applicazione delle disposizioni penali vigenti che puniscono lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione.
Queste norme erano scaturite dall’ampio dibattito politico e parlamentare che aveva condotto all’abolizione della prostituzione.
Alla testa della battaglia contro lo sfruttamento pubblico fu la senatrice socialista Lina (Angelina) Merlin (1887-1979), autrice della Legge ed ammirevole avvocata dei diritti delle donne e della dignità femminile, che proseguì tale nobile battaglia anche negli anni successivi schierandosi apertamente contro l’introduzione del divorzio nella legislazione italiana.
Il focus delle norme introdotte dalla c.d. Legge Merlin era rivolto a colpire le condotte degli appartenenti alla criminalità organizzata che approfittavano della condizione di fragilità e soggezione delle Donne sfruttate le quali, in mancanza di una tutela, restavano abbandonate alla mercé di aguzzini senza scrupoli
Tuttavia, va sottolineato che anche la stessa proposta di legge della senatrice socialista Lina Merlin in tema di "Abolizione della prostituzione regolamentata e lotta allo sfruttamento della prostituzione", venne presentata per la prima volta il 6 agosto del 1948 ma andò incontro a dieci anni di dibattiti, rinvii, insabbiamenti, prima di entrare definitivamente in vigore il 20 settembre del 1958.
All'epoca, si trattava di chiudere le 730 case di tolleranza esistenti in Italia e sulle quali lo Stato incassava una regolare “tassa di esercizio” da parte dei gestori (per un gettito, scrive lo storico Giovanni De Luna, "pari a 10-15 miliardi l'anno" dell’epoca).
La normativa, tuttavia, come pure ricorda l’Autore citato, sofferse di un’applicazione minimale, poiché la Magistratura inquirente, omettendo di svolgere, in sinergia con la Polizia Giudiziaria, una doverosa vigilanza sul contesto criminale che genera e che alimenta, tuttora, il lenocinio, ne abbandonò l’applicazione, limitandosi ad una pratica episodica e frammentaria da Paese del Terzo Mondo. (!!).
Dopo un iniziale fuoco di paglia, infatti, la giurisprudenza si ridusse ad affrontare con la Legge Merlin casi marginali rispetto ai gravi problemi di politica criminale aperti dalla liberalizzazione della prostituzione, dapprima quasi esclusivamente femminile poi anche maschile.
In conseguenza, l’uso dello strumento penale divenne sempre più evanescente, tanto che la deterrenza della normativa introdotta ne 1958 scemò progressivamente fino a diventare una cosa irrilevante.
Tuttavia, non si può ancora ignorare che nella categoria della prostituzione sono compresi fenomeni caratterizzati dalla violenza che devono essere repressi anche alla luce della presa di coscienza del nuovo ruolo assunto dalle Donne nella Società contemporane e dell'importanza di una efficace tutela dalle violenze sessuali.
Si tratta di tutti quei casi in cui la persona si prostituisce sotto una costrizione fisica mentre i proventi illeciti vengono percepiti da un altro soggetto che sfrutta l'attività a cui costringe la Vittima dello sfruttamento sessuale con la forza, un fenomeno in crescita sotto la spinta dell'immigrazione che va severamente represso.
Le varie proposta di legge operano, in questa direzione, sui due versanti, civile e penale, per raggiungere gli obiettivi innanzi individuati.
Tuttavia, prima di passare all’esame delle varie proposte presentate in Parlamento merita una sottolineatura la proposta di Legge n.0018 presentata il 9/1/2002 al Consiglio Regionale della Lombardia per la legalizzazione della prostituzione ispirata ai modelli Europei.
I promotori del DDL regionale, dopo avere ricordato che la Legge Merlin non solo non avrebbe chiuso le case, bensì aperto le strade alla prostituzione per strada così come non avrebbe abolito lo sfruttamento, avrebbe consegnato lo sfruttamento nelle mani delle organizzazioni criminali che, attraverso la violenza, la minaccia o l'inganno reclutano, gestiscono l'attività oltre ad impedire l'abbandono del meretricio.
Secondo gli stessi Relatori del DDL, sebbene la Legge Merlin abbia sancito il principio fondamentale di non criminalizzare le persone che si dedicano alla prostituzione, su di esse finirebbero con il ricadere le conseguenze della criminalizzazione di tutte le attività collegate che vanno dalla ricerca dei clienti, alla pubblicità e persino all’affitto di una casa per svogervi l’attività.
In base alle leggi restrittive sull'immigrazione e della proibizione sostanziale della prostituzione, sarebbe nato e si sarebbe sviluppato il racket del traffico delle persone ai fini di sfruttamento sessuale, con la conseguenza che la maggioranza delle persone coinvolte sarebbero straniere illegalmente presenti sul territorio italiano e per questo ancora più vulnerabili e ricattabili dagli sfruttatori.
Anche nel caso di prostituzione volontaria, situazione che riguarderebbe sopratutto le persone di cittadinanza italiana, sussisterebbero numerose situazioni di discriminazione o di emarginazione, atteso che le persone coinvolte non avrebbero alcun diritto a nessun tipo di copertura previdenziale ed a nessuna garanzia sull'ottenimento del compenso pattuito col cliente.
Pertanto, la proposta di Legge risulterebbe ispirata alla regolamentazione delle migliori prassi adottate all'Estero, nella convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli.
Invero, in questi ultimi anni, sebbene l'apparato repressivo si sia concentrato sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello della tratta dei minori e delle malcapitate schiave del sesso, sono mancati interventi efficaci sul piano normativo.
Numerosi Parlamentari hanno, invero, tentato di proporre modifiche alla Legge Merlin per cui risultano presentati ben 25 progetti di legge.
Sebbene sia facile scorrere l'elenco delle proposte di legge avanzate, nessuna di esse è mai arrivata alla discussione in aula (!!).
In realtà non tutti i progetti di legge mirano alla ridefinizione della legge Merlin per l’'abolizione delle "case chiuse” benché tutti, in vario modo, offrano soluzioni, alternative o misure repressive di fronte ai problemi legati al sesso a pagamento.
In effetti, il criterio ispiratore di quasi tutte le proposte avanzate, è stato quello della completa legalizzazione dell'attività di prostituzione che viene riconosciuta nei vari disegni di legge come un'attività economica gestita direttamente dalla persona (uomo o donna che sia) che offre un servizio definito “ricreazionale" per il quale esistono una domanda ed un mercato.
Gli obiettivi da perseguire sono molteplici:
sottrarre allo sfruttamento persone che per ragioni di obiettiva debolezza sono soggette allo sfruttamento legalizzandolo pienamente,
portare ordine nelle nostre Città che, nelle ore notturne, in alcune zone sono autentici "bordelli" a cielo aperto.
Per raggiungere questi risultati, secondo i vari Relatori, occorre superare la attuale tolleranza del fenomeno che, a causa della indeterminatezza della Legislazione, racchiude in sé diversi e distinti fenomeni economici e sociali per pervenire ad una regolamentazione legale dei diversi fatti classificati nell'ambito del fenomeno della prostituzione.
Il che spiegherebbe la necessità di dotarle persino di un Codice ATECO ai fini fiscali, come avvenuto ( v.dello stesso Autore, in questa Rivista, La Regolamentazione fiscale delle attività di prostituzione ed Escort).
In base a tale assunto, si sostiene, che un siffatto tipo di “attività” economicamente rilevante possa essere consentita e regolamentata e sottoposta a norme sanitarie e fiscali, così come lo sono molteplici attività imprenditoriali, commerciali e professionali.
Alre proposte, invece, si occupano degli aspetti penali stabilendo le nuove figure di reato e le pene (sfruttamento della prostituzione, costrizione violenta alla prostituzione e organizzazione del traffico internazionale), nonché prevedendo circostanze aggravanti e la confisca obbligatoria dei proventi del reato. Infine, alcuni progetti giungono pesino ad abrogare la "legge Merlin.
A partire dall'inizio degli anni Ottanta si iniziò a discutere su come "eliminare" la prostituzione dalle strade e gli "Eros Center" che oggi compaiono a caratteri cubitali sui titoli dei giornali.
Già nel marzo del 1999, ad esempio, lo stesso Don Andrea Gallo, il Sacerdote di frontiera e fondatore di una comunità di recupero per prostitute, dichiarò che «La prostituzione non piace ai moralisti, fa venire i pruriti a tanti cattolici, ma è antica quanto il Mondo e non si può cancellare: allora per eliminare lo sfruttamento creiamo un “Eros Center” (sic!) con quella che, in termini tecnici, si chiama zonizza zione».
All’interno dello schieramento pro e contro la riapertura delle case chiuse, si snodano tante possibili soluzioni controverse al «come” risolvere il problema della prostituzione.
Seguendo tali opinioni, una nuova legge punitrice comporterebbe come conseguenza necessaria un ampliamento delle carceri femminili laddove si sommassero più infrazioni alle norme proposte.
In tale ottica si sostiene che anche lo stesso favoreggiamento non dovrebbe essere punito atteso che già nella legge attuale esso si sarebbe dimostrato un errore che finisce con il favorire l’isolamento e lo sfruttamento della prostituzione, affermazione smentita dalla Consulta con la sentenza in commento.
Andrebbero, invece, colpiti, i profitti di chi affitta i locali, che, dovrebbero essere equi come pure occorrerebbe stabilire i luoghi (zonizzazione) nelle città dove ubicare le private abitazioni disponibili ad ospitare il meretricio.
A tal proposito una delle proposte più rilevanti sarebbe quella della Legge Piattelli in base alla quale ogni prostituta sarebbe tenuta a pagare gli oneri previdenziali e sanitari esattamente come qualsiasi altro lavoratore, sebbene, per poter svolgere il proprio lavoro in modo regolare, dovrebbe prima darne comunicazione alla Questura competente ed ora, in base alla legge approvata di recente, alla Camera di Commercio ed emettere regolare fattura per la “prestazione effettuata”.
Nondimeno, da parte di alcuni oppositori, si sostiene che la Legge Pittelli costituirebbe una legge razzista atteso che non affronterebbe il problema delle prostitute straniere, letteralmente scomparse dalle nuove norme della proposta avanzata posto che tale proposta lascerebbe aperto l’interrogativo su come potrebbe una clandestina andare a registrarsi in Questura come prostituta e su quante straniere potrebbero permettersi di farlo.
In ogni caso, andrebbe comunque evitata la punizione dei clienti poiché le norme penali finirebbero con l’accentuare la clandestinità del fenomeno, che rende le donne ancora più vulnerabili sicché per le donne che al contrario vogliono riscattarsi dalla strada andrebbe istituito un numero verde mentre andrebbe effettuata una grande campagna di spot rivolta ai clienti per ridurre il fenomeno.
A circa settanta anni dall’entrata in vigore della Legge Merlin, approvata dal Parlamento il 20 febbraio 1958 e da allora periodicamente messa in discussione, la prostituzione continua ad essere uno dei temi sociali più attuali.
Come sostenuto da più parti, la Legge Merlin ha segnato la fine della prostituzione "regolamentata", con la chiusura delle cosiddette "case di tolleranza", espressione eufemistica con la quale venivano indicati i luoghi destinati all'organizzazione e allo sfruttamento della prostituzione su licenza dell'autorità di pubblica sicurezza; case che, pertanto, non erano soltanto tollerate, ma erette a sedi di prostituzione dallo Stato e dalla legge.
La legge Merlin rappresentò quindi, per tale aspetto, un atto di notevole rilievo nella nostra legislazione oltre che nel costume del Paese, ma è ormai tempo di porre rimedio alla confusione e alle gravi contraddizioni che la legge stessa presenta.
Va ricordato, comunque, che, attualmente, un'unica norma prevede e punisce con la stessa pena lo sfruttamento, la costituzione e la partecipazione ad associazioni con finalità di sfruttamento, la tratta internazionale delle prostitute e semplici atti di favoreggiamento e persino di mera tolleranza della prostituzione.
In questi ultimi anni, ad una situazione nella quale donne sospinte da particolari condizioni economiche, culturali, sociali e morali, mercificano il proprio corpo, con una estesa tratta per scopi sessuali di giovani extracomunitarie, si è associata la prostituzione maschile e dei transessuali.
Per chi non ha alternativa se non l'espulsione dal Paese, la disoccupazione, l'emarginazione, lo stato di totale e pericolosa clandestinità, la criminalità organizzata è spesso l'unico strumento di sopravvivenza, nella illusoria attesa di un affrancamento e di una riconquista di libertà.
Sul piano internazionale, partendo dalla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York nel 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1173, è necessario, insieme ad una politica mondiale di tutela dei diritti inviolabili della persona e di sviluppo economico, sociale, produttivo per i Paesi del Terzo Mondo, definire nuovi e più alti livelli di contrasto della criminalità organizzata a fini di sfruttamento sessuale.
Pertanto, una Legislazione sulla prostituzione deve partire dall'art.3 della Costituzione, per rimuovere gli ostacoli economici e sociali, che condizionano, di fatto, la libera e responsabile autodeterminazione della persona anche nella sfera della sua sessualità.
Il fenomeno della prostituzione con il suo frequente intreccio di violenze, abusi, scandali e diffusione di malattie, ha assunto dimensioni molto estese e gravi, risultandovi coinvolto un numero crescente di uomini, donne, minori, persone immigrate e persone appartenenti alla malavita organizzata.
Negli ultimi tempi il fenomeno sembra avere mutato le proprie caratteristiche, tanto da divenire spesso appendice di fenomeni molto più complessi, quali sono quelli legati alle nuove forme della criminalità organizzata, alla tratta delle donne e dei minori, ai flussi migratori dai Paesi con minore grado di sviluppo economico, all'espandersi delle malattie infettive.
La varie proposte di legge avanzate non si pongono soltanto il problema dei divieti e delle pene, ma intendono promuovere, sostenere e favorire ogni iniziativa destinata a prevenire il fenomeno della prostituzione, realizzare iniziative concrete ed efficaci volte ad aiutare e a recuperare le persone che manifestano la volontà di cessare tale esercizio, prevenire i danni sanitari connessi e, infine, porre in atto vigilanze ed interventi tesi a impedire o a punire severamente l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione organizzata da parte di soggetti singoli o associati.
Il coinvolgimento diretto degli enti locali appare prioritario per rimuovere le cause, per vigilare e per adottare le iniziative di risanamento sociale, urbano ed ambientale delle aree urbane, spesso periferiche, in degrado e che perciò si prestano di più a tale fenomeno
In alcuni DDL si prescrive alle Regioni di legiferare per promuovere e favorire programmi ed interventi di integrazione sociale e di lavoro per quelle persone che intendano cessare l'attività.
Sarà utile, tuttavia, che tali programmi siano elaborati ed attuati in convenzione con soggetti del terzo settore e che si propongano un'attività di informazione sui danni umani, sociali e sanitari nonché l'attivazione di corsi di istruzione, di formazione professionale e di soste gno per l'avviamento al lavoro.
Devono essere attivati degli operatori sociali e anche dei mediatori culturali, per la realizzazione dei progetti, considerata la diffusa presenza di persone straniere dedite alla prostituzione.
Su questo argomento le Forze Politiche possono certo trovare un punto di incontro, magari abbandonando anche una certa cultura che vede ancora nelle prostitute degli strumenti di perdizione e delle vittime anziché soggetti meritevoli di tutela alla stregua di ogni altro cittadino.