Non ha diritto al risarcimento chi, violando una regola cautelare, percorre senza una qualche illuminazione una strada buia accettando il rischio di non poter vedere ostacoli e pericoli che, anche per la natura carrabile e aperta al pubblico della strada, non potevano dirsi neanche imprevedibili.
Mercoledi 16 Agosto 2023 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24491/2023.
Il caso: Mevia deduceva di essere caduta, provocandosi danni alla caviglia, mentre scendeva da una rampa carrabile, alla cui fine era presente una macchia di olio versata poco prima dall’autocarro di Tizio; conveniva quindi in giudizio sia il proprietario del veicolo che la compagnia di assicurazione,.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il danno fosse del tutto evitabile dalla danneggiata, la quale aveva percorso la rampa nonostante non fosse illuminata e dunque perciò non si era avveduta della macchia di olio su cui poi era scivolata; questa decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello.
Mevia ricorre in Cassazione, deducendo che:
a) la questione va inquadrata nell’articolo 2054 c.c. primo comma, con la conseguenza che non può operare il concorso colposo del danneggiato, poiché la norma, nel suo ultimo comma, specifica che “ in ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”;
b) l’espressione “in ogni caso” lascia intendere che la responsabilità non può essere esclusa da una condotta del danneggiato: il danneggiante risponde sempre e comunque;
c) poiché è emerso come pacifico che l’olio è fuoriuscito dal camion, e dunque per un difetto di manutenzione, allora la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 2054 c.c., ed in particolare l’espressione “in ogni caso”, lascia intendere che il proprietario del veicolo debba rispondere comunque: tutt'al più può esservi una riduzione del risarcimento a suo carico, in base al primo comma dell’articolo 1227 c.c.
Per la Corte le censure sono infondate: in merito all'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c. osserva quanto segue:
a) la fattispecie non è riferibile all’articolo 2054 c.c., primo comma: quella norma presuppone pur sempre che il danno sia cagionato direttamente dalla circolazione del veicolo, nel senso la circolazione deve essere la causa del danno, e non la mera occasione; nel caso presente il danno è derivato dalla caduta dell’olio sul manto stradale, durante la circolazione del veicolo;
b) si tratta pertanto di una fattispecie riconducibile all’articolo 2043 c.c., ossia ad un danno dovuto ad un fatto colposo del proprietario del veicolo che, in difetto di manutenzione di quest’ultimo, ha provocato la fuoriuscita di olio: la condotta sta non nella guida colposa ma nella colpevole omissione che ha consentito la fuoriuscita di olio; pertanto si applicano pienamente le norme sul concorso di colpa del danneggiato;
c) i giudici di merito hanno accertato che la zona in cui la ricorrente è caduta era in ombra e che quindi non vi era sufficiente visibilità; ciò posto, la ratio della decisione, al di là del riferimento alla necessità di una torcia, che vuol dire più precisamente necessità di illuminare il passaggio con qualsiasi cosa, è nella imprudenza di percorrerla comunque: la violazione della regola cautelare è nel fatto di percorrere comunque (senza una qualche illuminazione) una strada buia “accettando il rischio di non poter vedere ostacoli e pericoli che, anche per la natura carrabile e aperta al pubblico della strada, non potevano dirsi neanche imprevedibili”.