Agevolazioni fiscali prima casa: termini e condizioni

Come è noto il diritto alle agevolazioni fiscali prima casa che la legge riconosce al contribuente che acquista un immobile è subordinato all’effettivo trasferimento della sua residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto nel comune in cui lo stesso è situato.

Giovedi 17 Agosto 2023

Con l’ordinanza 24488/2023, pubblicata il 10 agosto 2023, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla natura del predetto termine, ribadendo la natura perentoria e non sollecitatoria dello stesso.

IL CASO: L’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente, che aveva acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, un avviso di liquidazione per la maggiore IVA disconoscendo l’applicazione dell’aliquota agevolata sul presupposto che il contribuente non aveva provveduto al trasferimento della propria residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto.

Avverso l’avviso dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che veniva rigettato.

Diversa la decisione dei giudici della Commissione Tributaria Regionale che accoglievano, invece, l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione dei giudici tributari di primo grado, ritenendo meramente sollecitatorio e non perentorio il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza ai fini delle agevolazioni fiscali c.d. prima casa.

Pertanto, la questione approdava in Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate la quale deduceva, con l’unico motivo dell’impugnazione, la violazione e/o la falsa applicazione dell’ art. 1, nota 2-bis della Tariffa Allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L’amministrazione finanziaria, nel ritenere non corretta la decisione dei giudici di appello, sosteneva la natura perentoria del termine di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile per il trasferimento della residenza, evidenziando che il suo rispetto ha natura costitutiva del diritto alla conservazione dell’agevolazione, anche se il mancato trasferimento è dovuto a circostanze non dipendenti dalla volontà dell’acquirente.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione all’amministrazione finanziaria ritenendo fondato il ricorso da quest’ultima proposto.

Gli Ermellini, nell’accogliere il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di provenienza, in diversa composizione, hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui «per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.

Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Cass. n. 1588 del 2018)»

Il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 riconosciuto all’amministrazione finanziaria per eseguire l’accertamento, a pena di decadenza dell’azione, hanno continuato, decorre non dalla data di registrazione dell'atto ma dal momento in cui il trasferimento della residenza sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto.

Deve, quindi, ritenersi superato, hanno concluso i giudici di legittimità, l’orientamento secondo cui il termine per il trasferimento della residenza, ai fini dei benefici prima casa, ha natura sollecitatoria, avendo esso, invero, natura perentoria.

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