Nessuna sanatoria per l'atto che non è stato notificato per irreperibilità del destinatario.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9411/2023 chiarisce gli effetti di una notifica di un atto giudiziario non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.

Mercoledi 12 Aprile 2023

Il caso: . la Corte d’Appello di Bari dichiarava improcedibile l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l’Istituto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Tizio, liquidato in complessivi € 40.219,00.

La Corte territoriale osservava che:

a) premesso che l’appellato si era costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità del gravame, ricevuto dopo che con ordinanza del 3 aprile 2017 era stata autorizzata la rinnovazione della notifica, in effetti non sussistevano i presupposti per l’autorizzazione richiesta, giacché la notifica era stata solo tentata il 24 marzo 2017 e non era andata a buon fine, in quanto l’addetto del Servizio Postale aveva restituito l’atto per irreperibilità del destinatario;

b) nel caso in esame, non si era in presenza di una notifica nulla, che presuppone il perfezionamento della procedura notificatoria, e l’Istituto, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto riattivare con immediatezza la procedura e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, e avrebbe dovuto accertarsi previa consultazione dell'albo professionale del nuovo domicilio del difensore dell'appellato.

L'INPS ricorre in Cassazione, che nel rigettare l'impugnazione, ribadisce che:

1) nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente;

2) quanto all’inesistenza della notificazione, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13394 del 28 aprile 2022 hanno ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall’art. 291 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;

3) si deve pertanto escludere che la restituzione dell’atto al mittente con attestazione dell’irreperibilità del destinatario possa integrare una notifica perfezionata ma invalida, giacché quell’attestazione, seppure conclusiva delle attività richieste al soggetto incaricato della notificazione, certifica l’omessa consegna, ossia la mancanza di una delle condizioni necessarie affinché possa porsi un problema di validità della notificazione;

4) l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio ed è sottratta alla disponibilità delle parti

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