Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore.
Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice civile.
Osservazioni.
La Suprema Corte chiarisce che la costituzione di un fondo patrimoniale non rappresenta, di per sé, l'elemento materiale del reato di sottrazione fraudolenta, ma occorre accertare, e dimostrare, che la costituzione dello stesso abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 13233/2016
Cass. 35853/2016
Cass. 3011/2016
Cass. 22761/2016
Cass. 1652/2016
Cass. 10214/2015
Cass. 40534/2015
Cass. 39187/2015
Cass. 9154/2015
Cass. 23876/2015
Cass. 33184/2013
Cass. 39079/2013
Cass. 40561/2012
Cass. 23986/2011
Disposizioni rilevanti.
Codice Civile
Vigente al: 02-02-2018
Art. 167 - Costituzione del patrimonio familiare
Possono essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni immobili o titoli di credito.
La costituzione del patrimonio familiare importa la inalienabilità dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia.
La costituzione può essere fatta, anche durante il matrimonio, da uno o da entrambi i coniugi per atto pubblico, ovvero da un terzo per atto pubblico o per testamento.
Art. 170 - Alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti
Il tribunale può autorizzare in caso di necessità l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, la cui proprietà appartenga a uno dei coniugi o ad entrambi. Può altresì autorizzare l'alienazione in caso di utilità evidente, determinando le modalità per il reimpiego del prezzo.
L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 02-02-2018
Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.
Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.