Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato non ha diritto ad usufruire del suddetto beneficio nel caso di instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio previsto dal decreto legislativo n. 28/2010, in quanto non applicabile all’attività difensiva svolta nell’ambito del suddetto procedimento non essendo la stessa qualificabile come attività connessa a quella giudiziale.
Questo è quanto affermato dal Tribunale di Roma con provvedimento del 11 gennaio 2018 firmato dal Presidente del Tribunale capitolino.
IL CASO: Una condomina, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, impugnava una delibera approvata dall’assemblea condominiale conferendo mandato ad un legale, il quale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2010, attivava il procedimento di mediazione, all’esito del quale veniva raggiunto un accordo transattivo e, pertanto, non veniva introdotta l’azione giudiziale di impugnazione della suddetta delibera. Il legale della condomina depositava al Tribunale istanza per la liquidazione dei propri compensi professionali derivanti dall’attività svolta in favore della suddetta condomina.
LA DECISIONE: Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in commento, ha rigettato l’istanza di liquidazione dei compensi professionali formulata dal legale, sulla scorta delle seguenti osservazioni:
l’art. 74 del D.p.r. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), assicura al non abbiente il patrocinio di un difensore a spese dello stato nell’ambito del processo civile, quanto le sue ragioni non risultano manifestamente infondate;
l’art. 75 del suddetto D.p.r delimita l’ambito di applicazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato stabilendo che l’ammissione al suddetto beneficio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Inoltre, la suddetta disciplina si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico;
il termine processo usato dal legislatore nell’articolo 75, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, limita l’applicabilità dell’istituto alla sola difesa nell’ambito del giudizio, escludendo la possibilità di porre a carico dello Stato anche il compenso professionale relativo all’attività stragiudiziale;
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24723 del 23/11/2011 e con la sentenza n. 9529 del 19/04/2013 ha ampliato la nozione di “attività giudiziale”, affermando che “ rientrano in tale concetto anche tutte le attività stragiudiziali che siano strumentali e complementari alla successiva azione giudiziaria e che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e difesa in giudizio. In tal caso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, anche la suddetta attività possa essere posta a carico dello stato, unitamente alla liquidazione delle spese per l’attività giudiziale svolta dall’avvocato”;
conseguentemente, in virtù della suddetta interpretazione è da escludere la possibilità di porre a carico dello Stato i compensi per l’attività stragiudiziale espletata dall’avvocato, nel caso in cui alla stessa non sia seguita alcuna attività giudiziale;
il decreto legislativo n. 28/2010, che prevede l’obbligo di mediazione in determinate materie con l’obbligo dell’assistenza del difensore, nulla prevede per l’ipotesi in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello stato.
ai sensi dell’art. 17 del suddetto decreto legislativo, quando la mediazione è prevista come condizione di procedibilità o viene disposta dal Giudice, all’organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio dello Stato;
l’articolo 75 del D.p.r. 115/2002 fa espresso riferimento ad ogni grado e fase del processo ovvero ad eventuali procedure che nel processo si innestino, presupponendo pertanto un’attività di natura giurisdizionale, alla quale non può essere assimilata la procedura di mediazione, seppur obbligatoria;
il decreto legge n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98 che ha reintrodotto la obbligatorietà della procedura di mediazione in determinate materie e nel prevedere, in tali casi, l’assistenza obbligatoria del difensore, ha espressamente statuito che dalle suddette novità non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;