Negoziazione assistita, separazione consensuale con trasferimento immobiliare e oneri del Notaio.

Con la sentenza n° 1202/2020 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che, ove i coniugi, in sede di negoziazione assistita, raggiungano un accordo di separazione consensuale ex art. 6 del D.L. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014, il quale comprenda il trasferimento di diritti immobiliari, la trascrizione di tale accordo richiede l’autenticazione del relativo verbale da parte di Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 D.L. 132/2014.

Venerdi 27 Novembre 2020

IL CASO: A seguito di un accordo di separazione personale tra i coniugi, raggiunto in sede di negoziazione assistita, nel quale, fra le altre pattuizioni, veniva previsto anche il trasferimento di proprietà in favore della moglie della quota pari alla metà dell’immobile adibito a casa coniugale, a fronte del pagamento di un corrispettivo, dell’accollo del mutuo ipotecario e della trascrizione del verbale di accordo presso l’agenzia territoriale di servizio pubblicità immobiliare da parte della moglie, il Notaio X veniva chiamato ad autenticare il predetto verbale (e ad espletare tutti gli incombenti conseguenti), già sottoscritto dai coniugi e controfirmato dai propri avvocati per l’autentica delle firme.

Il Notaio X, però, ritenendo questa un’autentica cd. minore, per la quale non serviva dunque il controllo di legalità dell’atto, non iscriveva il verbale nel repertorio come prescritto dall’art. 62 L.N., non lo conservava nella raccolta ai sensi dell’art. 72 L.N., né provvedeva a trascriverlo nel più breve tempo possibile, ex artt. 2643 e 2671 C.C.

Infatti, solo dopo l’autorizzazione rilasciata dal PM, il verbale veniva portato dal conservatore per la trascrizione, che però la rifiutava notiziando altresì il Consiglio Notarile del comportamento illegittimo posto in essere dal Notaio X.

Dopo la convocazione presso il Consiglio Notarile, il Notaio X riceveva l’atto notarile di trasferimento col quale il marito cedeva alla moglie i propri diritti sull’abitazione familiare in conformità dell’obbligo assunto in sede di negoziazione assistita e solo allora, dopo tre mesi dall’autorizzazione del PM, l’atto veniva trascritto.

Il Co.Re.Di. giudicava la condotta tenuta dal Notaio X come inadempiente delle modalità previste per effettuare l’autentica richiesta dall’art. 5 comma 3 D.L. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014: secondo il Co.Re.Di., il Notaio X aveva autenticato il verbale di accordo di separazione senza rispettare le modalità prescritte dall’art. 72 L.N., senza iscriverlo nel repertorio, conservarlo nella raccolta né trascriverlo, atteso che tale incombente era posto a carico di uno dei coniugi.
Avverso tale decisione, il Notaio X proponeva reclamo avanti la Corte d’Appello territoriale, la quale lo respingeva integralmente, in quanto riteneva che l’autentica e la trascrizione effettuate dal reclamante erano palesemente difformi da quanto previsto dagli artt. 2703 e 2657 C.C. e 72 L.N.
Secondo la Corte territoriale, il Notaio, anche in sede di negoziazione assistita, deve autenticare la sottoscrizione degli accordi aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari, esercitando i tradizionali controlli di legalità per assicurare la certezza nella circolazione dei beni immobili.

Pertanto, nel caso di specie, il Notaio X non avrebbe dovuto effettuare un’autentica minore, bensì procedere ai sensi dell’art. 72 L.N, che impone al Notaio di effettuare i relativi controlli di legalità e di iscrivere il verbale nel repertorio, conservarlo a raccolta e trascriverlo nel più breve tempo possibile ai sensi dell’art. 2671 C.C.

Il Notaio X è ricorso quindi in Cassazione, lamentando, in particolare, che l’autentica da lui eseguita poteva dirsi sufficiente, in quanto il verbale di accordo redatto in sede di negoziazione assistita equivale ad un provvedimento giudiziale di separazione oltre al fatto che il predetto accordo risultava essere stato già autenticato dagli avvocati dei coniugi.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza infondata; sul punto, osserva infatti che, in caso di trasferimento di beni immobiliari, ai fini della pubblicità immobiliare e della certezza della circolazione giuridica dei beni, principio quest’ultimo cardine del sistema della pubblicità immobiliare e della trascrizione, il legislatore ha ritenuto insufficiente il potere di certificazione ed autentica delle firme ed il controllo di legalità effettuato dagli avvocati, in quanto è sempre necessario che l’autenticazione del processo verbale di accordo sia eseguita da un Pubblico Ufficiale autorizzato. E’ vero che l’accordo di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita ha i medesimi effetti del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di separazione, ma nel caso in cui tale accordo comprenda anche il trasferimento di beni immobiliari deve essere comunque autenticato da un Pubblico Ufficiale autorizzato, ai fini della trascrizione. Ciò in quanto per trascrivere, è necessaria l’attestazione della coerenza dei dati catastali con le risultanze dei registri immobiliari e lo stato di fatto dell’immobile.

La Suprema Corte ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “per procedere a trascrivere l’accordo di separazione contenente l’atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare è necessario l’autenticazione verbale di accordo da parte di Pubblico Ufficiale”.
In sintesi, il Notaio X avrebbe dovuto procedere nelle forme previste dall’art. 2703 C.C., con obbligo di iscrivere l’accordo di separazione comprendente il trasferimento di beni immobili nel repertorio ex art. 62 L.N. e conservarlo a raccolta ai sensi dell’art. 72 L.N. oltre a procedere alla sua trascrizione nel più breve tempo possibile, come prescritto dagli artt. 2643 e 2671 C.C.

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