Autovelox: a quale distanza deve essere collocata la segnaletica di preavviso?

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25690/2020 si pronuncia in merito alla distanza che deve intercorrere tra l'autovelox e la segnaletica di preavviso.

Venerdi 27 Novembre 2020

Il caso: Con ricorso al Giudice di Pace di Matera T.C. proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti per eccesso di velocita', con contestuale sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; il ricorrente sosteneva di essersi trovato in stato di necessita', in quanto si stava recando con urgenza presso il proprio medico curante per sopravvenuti problemi di salute.

Il Giudice di Pace annullava la sanzione riconoscendo la sussistenza dello stato di necessita', mentre il Tribunale di Matera, riformava la decisione di prima istanza, rigettando l'opposizione e condannando l'appellato alle spese del grado.

T.C. ricorre in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, convertito, con modificazioni, in L. 1 agosto 2002, n. 168, in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il verbale impugnato non conteneva alcuna indicazione circa l'installazione della segnaletica di preavviso della postazione di rilevazione elettronica della velocita' dei veicoli.

Per la Cassazione la censura è inammissibile sulla base dei seguenti rilievi:

a) nel verbale di contravvenzione era stata indicata la presenza di "... cartello di preavviso posizionato a mt. 800", e tale circostanza evidenzia il rispetto della norma di cui al Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, posto che l'art.4, comma 1, prevede soltanto che agli automobilisti venga data informazione circa la presenza della postazione di rilevamento della velocita', senza alcuna indicazione circa la modalita' di detta informazione ne' tantomeno la previsione di uno spazio minimo che debba intercorrere tra lo strumento di avviso e la postazione stessa;

b) la previsione dell'obbligo della preventiva informazione agli automobilisti circa la presenza di una postazione di autovelox "... non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocita', in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi";

c) peraltro, quando il verbale di costatazione - che costituisce atto pubblico - contenga l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva, la relativa attestazione si riferisce ad un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione puo' avvenire solo mediante querela di falso;

d) nel caso specifico, la presenza del cartello di preavviso ed il suo posizionamento ad una distanza congrua dalla postazione, sufficiente a consentire all'automobilista di diminuire la velocita' senza pericolo per se' e per gli altri utenti della strada, emerge dal verbale di contravvenzione ed e' comunque confermata dallo stesso ricorrente.

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