Ha natura personale l'azione del comodante volta alla restituzione del bene dato in comodato.

Con la sentenza n. 16742/2021 la Suprema Corte chiarisce la natura dell'azione promossa dal comodante per ottenere la restituzione del bene concesso in comodato, con conseguente onere della prova.

Giovedi 15 Luglio 2021

Il caso: Tizio adiva il tribunale di Roma chiedendo la risoluzione del contratto di comodato stipulato nel 2008, in favore della figlia, Sempronia, e del genero, Caio, e avente ad oggetto un immobile sito in Roma, nonche' la condanna degli occupanti al rilascio.

I convenuti si costituivano sostenendo che il ricorrente non si era mai curato del fondo e non aveva abitato l'immobile, mentre gli stessi dal 1994 avevano avuto la disponibilita' dell'intero compendio immobiliare che era stato occupato dal proprio nucleo familiare a partire dall'anno 2000. Spiegavano domanda riconvenzionale per sentir accertare che essi esercitavano legittimamente il possesso dell'immobile a partire dal 1994 o, al piu' tardi, dal 2000.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di Tizio, dichiarando risolto il contratto di comodato per recesso del comodante; conseguentemente, ordinava il rilascio dell'immobile e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti.

La Corte di merito, in accoglimento dell'appello proposto da Sempronia e Caio, rigettava le domande proposte da Tizio e disponeva quindi la restituzione in favore degli appellanti dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa; per la Corte distrettuale: "L'azione proposta, in quanto tendente al conseguimento della disponibilita' del bene (intero fabbricato e fondo esterno) occupato da soggetti terzi che non possono vantare un legittimo titolo per l'occupazione (stante la nullita' del contratto di comodato), va qualificata di rivendica avendo Tizio agito assumendo di essere proprietario del bene del quale aveva perso il possesso. Gravava, quindi, sul predetto l'onere di dimostrare il titolo di proprieta'”.

Tizio ricorre in Cassazione, evidenziando le seguenti censure:

a) la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di comodato da lui stipulato con la figlia fosse nullo ai sensi della L. n. 311 del 2004, in quanto tardivamente registrato, ritenendo che non potesse operare la sanatoria per effetto della registrazione avvenuta solo in data 11 gennaio 2018, in data successiva all'asserita risoluzione del contratto che - secondo lo stesso Tizio - sarebbe cessato il 31 dicembre 2011;

b)  erroneamente la Corte territoriale avrebbe qualificato l'azione da lui proposta quale azione di rivendicazione e non di risoluzione del comodato,  ponendo quindi a suo carico l'onere di dimostrare di essere proprietario del bene.

Per la Suprema Corte le censure sono fondate:

a) quanto al punto sub a), secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimita', che puo' ritenersi ormai consolidato, va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, il che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto;

b) riguardo al punto sub b),  l'azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato va qualificata come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali, appunto, il comodato, la locazione ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualita' di proprietario; da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento e' necessaria la probatio diabolica della titolarita' del diritto di chi agisce.



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