Reato di sottrazione del figlio minore e sospensione della potestà genitoriale.

A cura della Redazione.

Nella sentenza n. 26439 del 12 luglio 2021 la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla non automaticità della sospensione della potestà genitoriale in caso di sottrazione del minore che viene condotto all'estero.

Mercoledi 14 Luglio 2021

Il caso: la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Nola aveva condannato Caia per il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., per avere sottratto il figlio minore conducendolo o comunque trattenendolo all'estero contro la volontà dell'altro genitore, impedendone in tutto o in parte l'esercizio della potestà genitoriale; dall'agosto del 2012 con condotta perdurante.

La difesa di Caia ricorre in Cassazione: con memoria depositata in cancelleria, sollecita la Corte “a valutare l'impatto della sentenza della Corte costituzionale del 29 maggio 2020, n. 120, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. Nella parte in cui prevede(va) che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero comporti la sospensione automatica dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione”.

Per la Corte il motivo è fondato: sul punto osserva che:

a) con la sentenza citata il Giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'automatismo della pena accessoria, in quanto incidente in modo significativo sul diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, rimettendo al prudente apprezzamento giudiziale la valutazione circa l'opportunità o meno di sospendere detta responsabilità;

b) di conseguenza va annullata la statuizione con cui il Tribunale ha disposto nei confronti della ricorrente la pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, confermata dalla Corte con la decisione in verifica;

c) nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello dovrà verificare se, nel caso subiudice, corrisponda all'interesse del figlio il fatto che la ricorrente - pur ritenuta responsabile del reato di sottrazione di minore all'estero - sia sospesa dalla responsabilità genitoriale nei suoi confronti.

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