Il giudice è tenuto a specificare quali siano i parametri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, tenendo in conto che il superamento dei valori minimi stabiliti in virtù delle percentuali di diminuzione, incontra il limite del secondo comma dell'art. 2233 cod. civ., il quale vieta espressamente di liquidare somme prettamente simboliche, in spregio del decoro professionale.
Venerdi 28 Ottobre 2022 |
Con ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 31064, la Seconda Sezione Civile della Cassazione, ha ribadito che il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo ( di cui alla L. n. 89/2001), ha natura contenziosa e, pertanto, trova applicazione la tabella 12 allegata al D. M. 55/2014 per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività prestata. Fase istruttoria che include le attività indicate dall'art. 4 alla lettera c) e cioè l'esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell'istruttoria medesima, delle acquisizioni documentali, dei provvedimenti del giudice da cui possa desumersi la non necessità di procedere a siffatta fase.
Il ricorrente avanzava richiesta di indennizzo per l'irragionevole durata di un procedimento civile innanzi alla Corte d'appello di Perugia, ma la Suprema Corte cassava la pronuncia riguardo la statuizione delle spese processuali. A seguito della riassunzione del giudizio, il giudice del rinvio quantificava nuovamente le spese, disponendo importi rinnovati per il giudizio di merito e per il giudizio di legittimità e compensandole per quello di rinvio. Il ricorrente chiedeva la cassazione del decreto eccependo la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art.2233 c.c. nonché dei decreti ministeriali nn. 55/2014 e 37/2018 in quanto la Corte di merito nessun compenso aveva disposto per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, pur avendo egli proceduto all'esame degli scritti difensivi del Ministero.
La Cassazione, nel ritenere fondato il motivo, ha accolto il ricorso osservando che il procedimento per equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, ha natura contenziosa e, pertanto, per la liquidazione del compenso professionale spettante all'avvocato, per l'attività prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, comprensiva anche della fase istruttoria (Cassazione n. 16770/2019 e Cassazione n. 384772021).
La fase istruttoria non poteva considerarsi inesistente in quanto il riconoscimento e la quantificazione dell'indennizzo richiedeva l'esame degli atti del giudizio presupposto in forma probatoria. Il giudice è tenuto a motivare l'aumento o la diminuzione ulteriore degli importi da riconoscere rispetto ai parametri fissati nella tabella, solo laddove si renda necessario giustificare lo scostamento da queste1. La Corte, nel ritenere il motivo fondato, in accoglimento del ricorso,ha deciso la causa nel merito, con condanna al pagamento dell'ulteriore importo di € 200,00 a titolo di compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione nonché il pagamento delle spese processuali.
Note
1 “In tema di liquidazione delle spese processuali, (…), non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice quantificare il compenso solo tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione”, Ordinanza 7gennaio 2021, n.89.