Movida e rumore: il Comune risponde delle immissioni provenienti dalle strade pubbliche
Tribunale di Torino: sentenza n. 4667 del 11/08/2026.
A cura della Redazione.
Il Tribunale di Torino ha stabilito che il Comune, in quanto proprietario delle strade da cui provengono i rumori, è legittimato passivo nell'azione ex art. 844 c.c., anche se il disturbo è causato da terzi avventori; può essere condannato a un facere, con ampia libertà sulle misure, e al risarcimento.
Giovedi 8 Ottobre 2026
La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla scelta del convenuto nelle cause per rumori da aggregazione notturna: per l'azione ex art. 844 c.c. basta che le immissioni siano riferibili a un'area pubblica nella disponibilità giuridica dell'ente, a prescindere da chi materialmente produca il rumore. Il Tribunale tiene separata la legittimazione, da verificare secondo la prospettazione dell'attore, dalla titolarità del rapporto e dalla colpa, che attengono al merito. L'esito è che il Comune non può evitare il giudizio invocando la natura "terza" degli autori del disturbo né le competenze statali in materia di ordine pubblico.
La vicenda processuale
Un nutrito gruppo di residenti di un quartiere cittadino, trasformato nel tempo da zona residenziale e commerciale in polo della vita notturna, conveniva in giudizio il Comune. Lamentava immissioni rumorose notturne (urla, schiamazzi, cori, musica, petardi) prodotte dal costante afflusso di avventori nelle strade e nelle piazze pedonalizzate, con forte degrado urbano. Il Comune era indicato come proprietario delle strade e responsabile, per scelte e omissioni, dell'evoluzione incontrollata del fenomeno.
Gli attori chiedevano:
la cessazione delle immissioni, o l'adozione delle misure necessarie a ricondurle nella normale tollerabilità, ex art. 844 c.c.;
una penale giornaliera ex art. 614-bis c.p.c. per il ritardo nell'adempimento;
il risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione del diritto alla salute, al riposo e alla vita privata e familiare, a decorrere dal 2016.
Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva di chiamare in causa esercenti e associazioni di categoria e contestava, nel merito, l'esistenza di un obbligo di impedire rumori generati da terzi. Sulla giurisdizione si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite in sede di regolamento preventivo, riconoscendo quella del giudice ordinario, perché la domanda non investe atti autoritativi ma la tutela di diritti soggettivi e un'attività soggetta al principio del neminem laedere. Il giudizio è poi proseguito con una consulenza tecnica d'ufficio articolata su due campagne di misurazione.
Questioni accessorie (estinzione per rinuncia di un attore, interruzione per il decesso di un'attrice con separazione della sua posizione) sono state risolte in rito e non incidono sul tema principale.
Le ragioni del Comune sulla legittimazione passiva
L'eccezione era articolata su due profili:
le domande riguarderebbero la politica di gestione del territorio e questioni di ordine e sicurezza pubblica, di competenza dello Stato (Ministero dell'Interno, Prefetto, Questore), non le prerogative dominicali dell'ente sulle strade, e la normativa sull'inquinamento acustico avrebbe valenza solo programmatica;
le immissioni deriverebbero da una pluralità indeterminata di terzi (avventori) e dalla corresponsabilità degli esercenti, titolari di una posizione di garanzia, che gli attori avrebbero dovuto citare.
La decisione: legittimazione passiva del Comune
Il Tribunale respinge l'eccezione sotto entrambi i profili, con questo ragionamento:
la legittimazione ad agire o a contraddire attiene alla titolarità astratta del potere e del dovere di stare in giudizio, da verificare secondo la prospettazione dell'attore (art. 81 c.p.c.); la titolarità effettiva della situazione sostanziale è invece elemento costitutivo della domanda e riguarda il merito;
gli attori non contestano la legittimità dei provvedimenti comunali, ma l'intollerabilità delle immissioni, il pregiudizio che ne deriva e il mancato ripristino della normale tollerabilità; la storia dei provvedimenti adottati è soltanto il presupposto di fatto e la fonte della colpa rilevante sul piano risarcitorio, non il fondamento della domanda;
l'azione ex art. 844 c.c., di natura reale e riconducibile alle azioni negatorie, si rivolge al proprietario del fondo da cui le immissioni provengono e può essere cumulata con l'azione aquiliana ex art. 2043 c.c. per il danno alla persona;
ai fini della legittimazione passiva rilevano dunque la mera riferibilità delle immissioni al fondo e la disponibilità giuridica del bene in capo al convenuto, quale destinatario dell'obbligo di eliminare o contenere le cause del pregiudizio;
la pubblica amministrazione, tenuta a osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, risponde delle immissioni provenienti da aree pubbliche e può essere condannata sia al risarcimento sia al facere necessario a ricondurle nella soglia di tollerabilità, perché la domanda non investe atti autoritativi ma un'attività materiale;
quando è in gioco il nucleo essenziale del diritto alla salute, all'amministrazione spetta una "discrezionalità attiva" sulla scelta delle misure, ma non una discrezionalità nel non agire;
la circostanza che il rumore sia generato da avventori o dalle condotte dei gestori dei locali non esclude la legittimazione dell'ente: la qualità di proprietario delle aree di provenienza è sufficiente a radicarla, mentre l'effettiva imputabilità della condotta e la responsabilità risarcitoria restano questioni di merito.
Il Tribunale richiama in senso conforme la giurisprudenza di legittimità e una consolidata giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe di rumori da strade comunali, anche quando provocati da terzi.
Il principio di diritto
In tema di immissioni rumorose da movida, il Comune proprietario delle strade e delle aree pubbliche da cui le immissioni promanano è legittimato passivo sia nell'azione inibitoria ex art. 844 c.c. sia in quella risarcitoria ex art. 2043 c.c., essendo sufficiente la riferibilità delle immissioni al bene e la disponibilità giuridica dello stesso; il fatto che il rumore sia prodotto da terzi, avventori o esercenti, non esclude la legittimazione, e l'eventuale imputabilità e la colpa dell'ente sono questioni di merito.
Gli ulteriori passaggi in sintesi
Accertamento: sulla base dei monitoraggi ARPA e della consulenza d'ufficio, i limiti assoluti e il differenziale di 3 dB sul rumore di fondo risultano superati in modo stabile, quantomeno dal 2015, nella fascia tra le 21.30 e le 04.00, anche a finestre chiuse; il fatto era in larga parte non contestato.
Inibitoria: poiché l'azione prescinde dalla colpa, il Comune è condannato a far cessare le immissioni intollerabili entro sessanta giorni, con ordine di contenuto negativo; la scelta delle misure (orari, dehors, vigilanza, controlli) resta alla discrezionalità amministrativa. Scaduto il termine, scatta una penale di Euro 12,00 al giorno per ciascun attore ancora residente.
Colpa: sul piano risarcitorio il Tribunale ravvisa una colpa omissiva, consistente non nell'inerzia totale ma nell'inadeguatezza, tardività e inefficacia delle misure (tra cui il piano di risanamento acustico, approvato con oltre sei anni di ritardo), a fronte di poteri ampi previsti dalla legge n. 447/1995, dalla normativa regionale, dal TUEL e dal TULPS; la liberalizzazione delle attività economiche non li preclude, se le restrizioni sono necessarie e proporzionate.
Danno: il danno non patrimoniale è liquidato in via equitativa, anche per presunzioni, nella misura del 10% del valore giornaliero tabellare milanese per l'inabilità temporanea assoluta, pari a circa Euro 12,00 al giorno, per il periodo di effettiva esposizione di ciascun attore; sono esclusi i 45 giorni del primo lockdown e non è riconosciuto concorso di colpa a chi ha acquistato casa nella zona senza conoscerne l'intensità del fenomeno.