La Cassazione ha stabilito che, in trattazione scritta, la dichiarazione del decesso nelle note depositate per l'udienza cartolare equivale a quella resa in udienza. L'interruzione opera da quella data e da allora decorrono i tre mesi per riassumere, anche se il giudice rinvia d'ufficio o dichiara l'interruzione in ritardo.
| Giovedi 8 Ottobre 2026 |
La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di rilevanza dei disguidi organizzativi dell'ufficio giudiziario rispetto al termine di riassunzione: né il rinvio d'ufficio per sovrannumero di ruolo né l'ordinanza dichiarativa tardiva spostano il momento da cui il termine decorre.
La Corte estende alla trattazione scritta un canone già consolidato (la natura meramente dichiarativa del provvedimento di interruzione) applicandolo a una questione per la quale non risultavano precedenti di legittimità sugli esatti termini. I tre mesi decorrono dalla data dell'udienza cartolare, senza attendere l'ordinanza del giudice, pena l'estinzione del giudizio.
Mevia agiva davanti al Tribunale contro Tizio e Caio, proprietari di un cane lasciato libero nell'area cortilizia comune di un complesso immobiliare, per ottenere il risarcimento dei danni da morso ai sensi dell'art. 2052 c.c. (in subordine, art. 2043 c.c.). Tizio chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, Alfa S.p.A., per essere manlevato. Il Tribunale rigettava la domanda.
Mevia proponeva appello ma, nel corso del giudizio, decedeva. Il suo difensore dichiarava il decesso nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare di settembre 2021. Con provvedimento collegiale sottoscritto dal Presidente, l'udienza veniva però rinviata d'ufficio per sovrannumero di ruolo a gennaio 2022; solo all'esito di quest'ultima la Corte d'appello dichiarava l'interruzione. La figlia ed erede, Lucilla, depositava il ricorso per la prosecuzione a fine marzo 2022.
La Corte d'appello respingeva l'eccezione di estinzione sollevata da Tizio e Caio, ritenendo che:
Nel merito, riformava la sentenza di primo grado, affermava la responsabilità solidale di Tizio e Caio ai sensi dell'art. 2052 c.c., li condannava al risarcimento in favore di Lucilla (nella misura della quota ereditaria) e dichiarava Alfa S.p.A. tenuta alla manleva.
Tizio (ricorso principale) e Caio (ricorso incidentale) denunciavano la violazione degli artt. 298,300,304,305 e 307 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.). In sintesi sostenevano che:
La Corte accoglie entrambi i ricorsi, sviluppando il ragionamento nei seguenti passaggi:
La sentenza d'appello è cassata senza rinvio (art. 382, terzo comma, c.p.c.), perché il processo non poteva proseguire; per effetto dell'art. 310, secondo comma, c.p.c., la sentenza di primo grado passa in giudicato. Le spese del giudizio d'appello restano a carico di chi le ha anticipate, mentre quelle di legittimità sono compensate, data la complessità della disciplina emergenziale, l'assenza di precedenti specifici e l'errore della corte di merito nell'indicare i termini.
In tema di interruzione del processo, nel regime di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020, la dichiarazione dell'evento interruttivo contenuta nelle note depositate telematicamente dal procuratore della parte colpita dall'evento, in vista dell'udienza cartolare tenuta con adozione di un provvedimento anche solo di mero differimento, si equipara alla dichiarazione resa in udienza ai sensi dell'art. 300, secondo comma, c.p.c. L'effetto interruttivo si produce automaticamente alla data di svolgimento dell'udienza cartolare, e da tale data decorre il termine perentorio di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione del giudizio (art. 305 c.p.c.), senza che rilevino la natura del provvedimento adottato dal giudice né il momento della successiva ordinanza ricognitiva dell'interruzione.
L'eventuale rinvio d'ufficio per esigenze di gestione del ruolo non differisce né sospende la decorrenza del termine, restando estranea al sistema ogni efficacia sospensiva o dilatoria derivante da errori, disguidi o ritardi organizzativi dell'ufficio giudiziario.