Interruzione del processo in trattazione scritta: il termine decorre dall'udienza cartolare

Cassazione: ordinanza n. 26265 del 05/10/2026.

La Cassazione ha stabilito che, in trattazione scritta, la dichiarazione del decesso nelle note depositate per l'udienza cartolare equivale a quella resa in udienza. L'interruzione opera da quella data e da allora decorrono i tre mesi per riassumere, anche se il giudice rinvia d'ufficio o dichiara l'interruzione in ritardo.

Giovedi 8 Ottobre 2026

La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di rilevanza dei disguidi organizzativi dell'ufficio giudiziario rispetto al termine di riassunzione: né il rinvio d'ufficio per sovrannumero di ruolo né l'ordinanza dichiarativa tardiva spostano il momento da cui il termine decorre.

La Corte estende alla trattazione scritta un canone già consolidato (la natura meramente dichiarativa del provvedimento di interruzione) applicandolo a una questione per la quale non risultavano precedenti di legittimità sugli esatti termini. I tre mesi decorrono dalla data dell'udienza cartolare, senza attendere l'ordinanza del giudice, pena l'estinzione del giudizio.

La vicenda

Mevia agiva davanti al Tribunale contro Tizio e Caio, proprietari di un cane lasciato libero nell'area cortilizia comune di un complesso immobiliare, per ottenere il risarcimento dei danni da morso ai sensi dell'art. 2052 c.c. (in subordine, art. 2043 c.c.). Tizio chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, Alfa S.p.A., per essere manlevato. Il Tribunale rigettava la domanda.

Mevia proponeva appello ma, nel corso del giudizio, decedeva. Il suo difensore dichiarava il decesso nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare di settembre 2021. Con provvedimento collegiale sottoscritto dal Presidente, l'udienza veniva però rinviata d'ufficio per sovrannumero di ruolo a gennaio 2022; solo all'esito di quest'ultima la Corte d'appello dichiarava l'interruzione. La figlia ed erede, Lucilla, depositava il ricorso per la prosecuzione a fine marzo 2022.

La Corte d'appello respingeva l'eccezione di estinzione sollevata da Tizio e Caio, ritenendo che:

  • le note di trattazione scritta non valessero come dichiarazione resa in udienza, perché l'udienza di settembre non si era mai tenuta a causa del rinvio d'ufficio;
  • il termine trimestrale decorresse quindi dall'udienza di gennaio 2022, con prosecuzione tempestiva.

Nel merito, riformava la sentenza di primo grado, affermava la responsabilità solidale di Tizio e Caio ai sensi dell'art. 2052 c.c., li condannava al risarcimento in favore di Lucilla (nella misura della quota ereditaria) e dichiarava Alfa S.p.A. tenuta alla manleva.

I motivi di ricorso

Tizio (ricorso principale) e Caio (ricorso incidentale) denunciavano la violazione degli artt. 298,300,304,305 e 307 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.). In sintesi sostenevano che:

  • la dichiarazione del decesso contenuta nelle note di trattazione scritta equivale a quella resa in udienza e produce l'effetto interruttivo automatico ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;
  • il termine di tre mesi per la prosecuzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., era quindi scaduto a dicembre 2021 e il ricorso di Lucilla era tardivo;
  • trattandosi di responsabilità solidale con litisconsorzio unitario (art. 331 c.p.c.), l'estinzione avrebbe travolto l'intero giudizio d'appello nei confronti di entrambi, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La decisione della Cassazione

La Corte accoglie entrambi i ricorsi, sviluppando il ragionamento nei seguenti passaggi:

  • nel regime emergenziale della trattazione scritta (art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020) lo scambio e il deposito telematico delle note sostituisce la presenza fisica e la discussione orale: si tratta di una "fattispecie processuale a formazione progressiva", che si compone delle note scritte e del successivo provvedimento del giudice alla data dell'udienza;
  • la dichiarazione dell'evento interruttivo contenuta nelle note integra a tutti gli effetti la "dichiarazione resa in udienza" di cui all'art. 300, secondo comma, c.p.c., realizzando la piena conoscenza legale dell'evento per le parti costituite;
  • l'ordinanza collegiale del giorno dell'udienza non è un provvedimento organizzativo anteriore, idoneo a far considerare l'udienza come non celebrata: è il formale provvedimento dell'udienza cartolare, uno dei consueti provvedimenti di smistamento o differimento resi dopo la chiamata della causa. Era dunque dovere della Corte e di tutte le parti prendere visione delle note e trarne le conseguenze;
  • la combinazione tra note e provvedimento ha perfezionato la fattispecie interruttiva nel giorno dell'udienza cartolare di settembre 2021; il provvedimento che dichiara l'interruzione ha infatti natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un effetto già prodotto di diritto, come affermato dall'orientamento consolidato (comprese le Sezioni Unite);
  • perciò né il rinvio d'ufficio per sovrannumero di ruolo né il ritardo con cui è stata emessa l'ordinanza di interruzione spostano il dies a quo del termine dell'art. 305 c.p.c.: il termine perentorio di tre mesi è scaduto a dicembre 2021;
  • il ricorso per prosecuzione depositato a marzo 2022 è dunque tardivo e il processo si era già estinto di diritto (art. 307, ultimo comma, c.p.c.).

La sentenza d'appello è cassata senza rinvio (art. 382, terzo comma, c.p.c.), perché il processo non poteva proseguire; per effetto dell'art. 310, secondo comma, c.p.c., la sentenza di primo grado passa in giudicato. Le spese del giudizio d'appello restano a carico di chi le ha anticipate, mentre quelle di legittimità sono compensate, data la complessità della disciplina emergenziale, l'assenza di precedenti specifici e l'errore della corte di merito nell'indicare i termini.

Il principio di diritto

In tema di interruzione del processo, nel regime di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020, la dichiarazione dell'evento interruttivo contenuta nelle note depositate telematicamente dal procuratore della parte colpita dall'evento, in vista dell'udienza cartolare tenuta con adozione di un provvedimento anche solo di mero differimento, si equipara alla dichiarazione resa in udienza ai sensi dell'art. 300, secondo comma, c.p.c. L'effetto interruttivo si produce automaticamente alla data di svolgimento dell'udienza cartolare, e da tale data decorre il termine perentorio di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione del giudizio (art. 305 c.p.c.), senza che rilevino la natura del provvedimento adottato dal giudice né il momento della successiva ordinanza ricognitiva dell'interruzione.

L'eventuale rinvio d'ufficio per esigenze di gestione del ruolo non differisce né sospende la decorrenza del termine, restando estranea al sistema ogni efficacia sospensiva o dilatoria derivante da errori, disguidi o ritardi organizzativi dell'ufficio giudiziario.

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