Mediazione: il rifiuto ingiustificato di proseguire equivale a mancata partecipazione

Si segnala l' con cui il Tribunale di Roma è intervenuto in tema di mediazione demandata, di partecipazione effettiva delle parti in causa e di compiti del mediatore, argomenti, questi, che hanno registrato negli ultimi tempi diverse pronunce di merito volte a delineare la portata dell'istituto della mediazione.

Martedi 1 Marzo 2016

La causa che ha dato origine alla presente ordinanza ha ad oggetto la richiesta di risarcimento per un danno subito dall'attrice a seguito di un trattamento estetico per la ricostruzione delle unghie; il giudice, dopo una breve istruttoria, dispone la mediazione demandata.

Nella medesima ordinanza il giudice indica i punti sui quali le parti in mediazione avrebbero potuto utilmente dirigere ed approfondire la discussione, evidenzia la necessità della effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione demandata (nel senso che le parti non si devono fermare alla sessione informativa) e invita altresì il mediatore a verbalizzare le dichiarazioni delle parti all'esito dell'introduzione del procedimento da parte dello stesso mediatore, per le valutazioni di competenza da parte del giudice nel caso la causa fosse proseguita.

La mediazione ha luogo, con esito negativo: il mediatore, dopo aver dato atto della presenza delle parti, assistite dai rispettivi legali e aver loro illustrato le modalità del procedimento di mediazione, chiede loro se sono interessate a proseguire; parte attrice presta il proprio consenso mentre la convenuta non è d'accordo nel procedere con la mediazione e pertanto la procedura viene chiusa con verbale negativo.

La causa quindi prosegue avanti al giudice, il quale nel provvedimento in esame, chiarisce i concetti di riservatezza e verbalizzazione del mediatore:

a) Il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza, il che sta a significare che, al fine di consentire l'effettiva possibilità delle parti di poter parlare liberamente senza la remora che eventuali dichiarazioni a sé sfavorevoli possano essere utilizzate nella causa, non si devono verbalizzare (da parte del mediatore) né possono essere rivelate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che neppure possono essere oggetto di testimonianza;

b) il principio sopra espresso, in primo luogo non vale, per espressa disposizione di legge contro la volontà della parte dichiarante; inoltre, per coerenza logico-giuridica con quanto osservato a proposito della tutela della libertà di dialogo che va garantita alle parti, il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite.

c) ogni qualvolta le dichiarazioni delle parti, quand'anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia; questo per consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti nello specifico contesto di cui trattasi, conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del D.lgs. 28/2010 relative alla procedibilità delle domande ed all'art.8 co. 4 bis 4 dello stesso decreto, nonché, in via generale, dell'art.96 III° cpc

d) il mediatore deve trascrivere ogni circostanza - quand'anche consistente in dichiarazioni delle parti - utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo; la parte che rifiuta di proseguire può esporne la ragione chiedendo che venga trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzarla.

e) in mancanza di qualsiasi dichiarazione, autorizzativamente verbalizzata, della parte, sulla ragione del rifiuto di proseguire nel procedimento di mediazione, per il Tribunale di Roma, tale rifiuto va considerato non giustificato;

f) il rifiuto - ingiustificato- di procedere nella mediazione produce le medesime conseguenze sul piano processuale della mancanza tout court della (partecipazione alla) mediazione (non della mediazione, in virtù della dichiarazione, nel caso di specie, dell'istante-attrice di voler procedere).

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