Il matrimonio troppo breve esclude il diritto al mantenimento

Se il matrimonio ha una durata troppo breve scatta in ogni caso il diritto del coniuge economicamente più debole a percepire l'assegno di mantenimento?

Su tale quesito si è pronunciata in senso negativo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 402 del 10 gennaio 2018.

Lunedi 22 Gennaio 2018

Il caso: Il Tribunale di Genova, nel pronunciare la separazione tra C.J.S. e D.A., respinge  le reciproche domande di addebito e rigetta la domanda di assegno di mantenimento della D.; la Corte d'Appello respinge il gravame proposto da D.A. relativamente alla domanda di assegno, rilevando che il matrimonio è durato solo 28 giorni senza che i coniugi convivessero insieme e senza che si instaurasse una vera comunione materiale e spirituale fra loro.

Nella motivazione del provvedimento di rigetto si legge che “i coniugi si accusano reciprocamente di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale. Infatti il C. è alto ufficiale dell'esercito USA e beneficia di gratifiche economiche, conseguenti al matrimonio, riconosciute agli appartenenti all'esercito, mentre la D. si è indotta al matrimonio dopo essersi fatta rilasciare assegni postdatati e, nel corso del brevissimo matrimonio, si è anche fatta consegnare dal marito la somma di 110.000 dollari in contanti”.

D. propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c..:per la ricorrente, infatti:

- la brevissima durata del matrimonio e la mancata instaurazione della convivenza non sono rilevanti al fine di escludere il diritto all'assegno di mantenimento;

- in tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 1162 dell'8 gennaio 2017, secondo cui alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi;

- essi sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri - ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti;

- alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, rileva che

- la Corte distrettuale ha correttamente valutato la vicenda in esame e altrettanto correttamente ha escluso la sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento;

- nel caso in esame, infatti, ricorre quell'ipotesi eccezionale in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi: la Corte distrettuale ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 402 del 10/01/2018

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